Domande frequenti – «Swissness»

Le risposte alle seguenti domande poggiano sulla modifica di legge decisa dal Parlamento il 21 giugno 2013. In alcuni punti si scostano dalle disposizioni proposte dal Consiglio federale nel suo progetto del 18 novembre 2009.

 

 

A. L'indicazione di provenienza «Svizzera»

 

Cosa è un'indicazione di provenienza?

 

Un'indicazione di provenienza è qualsiasi riferimento diretto o indiretto alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio.

 

Qual è la differenza tra un'indicazione di provenienza e un nome o un segno geografico?

 

I nomi e segni geografici sono riferimenti diretti o indiretti a un luogo geografico, a prescindere dal fatto che le cerchie interessate lo considerino un riferimento alla provenienza geografica. I nomi o segni geografici che le cerchie interessate non considerano un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi non sono quindi indicazioni di provenienza in senso giuridico, ma, appunto, nomi o segni geografici.
È dunque determinante la misura in cui il nome o il segno geografico è compreso come riferimento alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi designati.
Esempio di un’indicazione di provenienza: «Swiss» per dei macchinari.
Esempio di nome o segno geografico che non sono indicazioni di provenienza: «Etna» per dei bruciatori a gas o «Polo Nord» per dei frigoriferi.

 

Cosa è un nome generico?

 

Un nome generico è un'indicazione di provenienza che ha perso il suo significato originale e che le cerchie interessate non riconoscono più come un riferimento alla provenienza del prodotto o del servizio ma come una designazione del tipo, del genere di prodotto. Fintanto che una parte, per quanto minima, delle cerchie interessate riconosce il nome o il segno geografico come un riferimento alla provenienza, questo rimane un'indicazione di provenienza e non può essere considerato un nome generico.
I nomi generici appartengono al dominio pubblico.
Esempi di nomi generici: acqua di colonia, hamburger, wienerli, berliner.

 

Esiste più di un tipo di indicazioni di provenienza?

 

Sì.
In generale si distingue tra indicazione diretta e indicazione indiretta, nonché tra indicazione semplice e indicazione qualificata. Nel diritto svizzero questi tipi diversi di indicazioni di provenienza godono tutti dello stesso livello di protezione.

Un’indicazione di provenienza diretta designa la provenienza geografica precisa di un prodotto o di un servizio. Può trattarsi ad esempio del nome di un continente, di un paese, di un cantone, di una regione, di un distretto, di una città o di una valle.
Esempio: «Berna» per dei biscotti.

Un’indicazione di provenienza indiretta è una parola o un segno di natura geografica che, tuttavia, non designa esplicitamente il luogo di provenienza. Può trattarsi ad esempio del nome o della rappresentazione grafica:

  • di un edificio famoso come il castello Chillon, il Big Ben, la statua della libertà o il Cremlino;
  • di un personaggio conosciuto, reale o no, come Guglielmo Tell o lo Zio Sam;
  • di una montagna come il Cervino.


Un'indicazione di provenienza semplice si riferisce alla provenienza geografica di prodotti o servizi senza evocare caratteristiche particolari.
Esempi: pasta svizzera, abiti tedeschi.

Si parla di indicazione di provenienza qualificata quando la provenienza geografica dei prodotti o servizi suscita attese specifiche (segnatamente relative alla qualità degli stessi) riconducibili alla reputazione particolare di cui l'indicazione geografica gode per i prodotti e servizi in questione.
Esempi: «Ginevra» per gli orologi, «Svizzera» per il cioccolato.

Le denominazioni d’origine (DOC e DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono indicazioni di provenienza qualificata destinate segnatamente ai prodotti agricoli (esclusi i vini). Questo tipo di denominazione è regolata agli articoli 14 e 16 della legge federale sull’agricoltura.
In linea di massima si può affermare che il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato può, a determinate condizioni, essere registrato come DOP (p. es.: Vacherin Mont-d'Or; Gruyère) o IGP (p. es.: salsiccia vodese). È in particolare importante che l'identità e le caratteristiche principali del prodotto in questione siano esclusivamente o prevalentemente determinate dalla sua origine.
L'utilizzo di una DOP o di una IGP registrata è riservato ai produttori dell'area geografica definita che soddisfano le condizioni per l’uso iscritte nell’elenco degli obblighi.
Le DOP e le IGP sono di competenza dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Per maggiori informazioni in merito vogliate consultare il sito dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per la promozione delle DOP e delle IGP.

Le DOC e le indicazioni di provenienza per i vini sono disciplinate, nel quadro della legislazione federale, dai regolamenti cantonali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’UFAG.

Dal 1° gennaio 2017 è possibile registrare presso l’IPI anche le DOP e le IGP per prodotti non agricoli. Maggiori informazioni sulla registrazione di DOP e IGP per prodotti non agricoli.

 

Come sono protette le indicazioni di provenienza?

 

Le indicazioni di provenienza sono automaticamente protette dalla legge (segnatamente dagli articoli 47 sgg. della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza). Non è dunque obbligatorio registrarle né chiedere l'autorizzazione delle autorità per utilizzarle. Questa protezione, accordata sia alle indicazioni di provenienza svizzere sia a quelle estere, vale per tutte le categorie di prodotti grezzi o lavorati, naturali o industriali, nonché per le prestazioni di servizi.

 

Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate liberamente?

 

In linea di massima tutti possono utilizzare un’indicazione di provenienza. È tuttavia vietato utilizzare indicazioni di provenienza inesatte o designazioni potenzialmente confondibili con un’indicazione di provenienza inesatta (cfr. domanda 7).
Possono essere applicabili condizioni supplementari o particolari, ad esempio per le DOP/IGP o per l'utilizzo del nome «Svizzera» per gli orologi. 

 

Cosa è un'indicazione di provenienza inesatta?

 

Un’indicazione di provenienza è inesatta se la provenienza reale del prodotto o del servizio non corrisponde alla provenienza a cui fa riferimento.
Di conseguenza il nome «Svizzera», le indicazioni come «svizzero», «qualità svizzera», «made in Switzerland», «swiss made», o qualsiasi altra indicazione che contenga la parola «svizzero», come anche le traduzioni in altre lingue, possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti fabbricati in Svizzera o per prestazioni di servizi provenienti dalla Svizzera.

 

È possibile indicare su un prodotto che non proviene dalla Svizzera che è stato fabbricato «secondo una ricetta svizzera» o che è «di tipo svizzero»?

 

No.
Aggiungere qualificazioni delocalizzanti come «secondo una ricetta, di tipo, del genere, secondo il modo di, secondo il metodo di» a una designazione geografica non è sufficiente per escludere il rischio di inganno sulla provenienza dei prodotti. In linea di massima questo tipo di aggiunta non influisce sulle attese del pubblico circa la provenienza geografica dei prodotti contrassegnati. Un’indicazione di provenienza di questo tipo è dunque inesatta e ingannevole.

 

L'utilizzo di un'indicazione di provenienza inesatta è punibile?

 

Chiunque utilizzi segni pubblici intenzionalmente e illecitamente è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. È prevista una pena massima di 360 aliquote giornaliere che possono equivalere a un importo massimo di CHF 1 080 000.

Anche l'utilizzo abusivo della designazione «Svizzera» è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Se agisce per mestiere, anche in questo caso l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La nuova legge prevede un inasprimento degli strumenti per la lotta agli abusi. A partire dal 1° gennaio 2017 l'IPI può sporgere querela penale a nome della Confederazione e intentare un'azione civile. Anche le associazioni di settore e le organizzazioni di protezione dei consumatori possono ormai intentare un'azione civile.

 

È possibile registrare un'indicazione di provenienza come marchio?

 

Poiché le indicazioni di provenienza dirette appartengono al dominio pubblico, non possono costituire l’unico elemento del marchio e devono essere combinate con almeno un altro elemento (ad esempio grafico) che attribuirà un carattere distintivo al marchio considerato nel suo insieme. Per essere registrato, il marchio che contiene un’indicazione di provenienza non deve essere ingannevole (cfr. domanda 12).
Maggiori informazioni sono reperibili nelle Direttive in materia di marchi, parte 4, n. 8.7. Un’indicazione di provenienza qualificata, riconosciuta come tale in quanto registrata come DOP o IGP, può essere registrata a sua volta come marchio geografico.

 

Un marchio che contiene un'indicazione di provenienza può essere utilizzato per prodotti e servizi di qualsiasi provenienza?

 

No.
Il marchio non deve essere ingannevole. Ne consegue che il marchio è registrato unicamente per prodotti o servizi la cui provenienza effettiva corrisponde all’indicazione di provenienza. Altre informazioni sono reperibili nelle Direttive in materia di marchi, parte 4, n. 8.7.

 

È possibile utilizzare un'indicazione di provenienza contenuta nel marchio registrato da un'altra persona?

 

Sì.
L'utilizzo di un'indicazione di provenienza, che appartiene al dominio pubblico, è libero nella misura in cui non è ingannevole (cfr. domanda 6). Il fatto che un'indicazione di provenienza sia inclusa in un marchio registrato non ne pregiudica in linea di massima l'utilizzo da parte di altre persone. L'utilizzo del marchio registrato è tuttavia riservato al suo titolare.

 

Come sono protette le denominazioni dei vini?

 

Le denominazioni dei vini sottostanno all’ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (RS 916.140). Tale ordinanza definisce le nozioni di denominazione d’origine controllata (DOC), di vini con indicazione geografica tipica e di vini da tavola. A livello federale, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) tiene un repertorio delle denominazioni di origine controllata elaborato sulla base delle legislazioni cantonali. Dal momento che le zone di produzione sono chiaramente delimitate, chiunque produca del vino in una determinata area geografica può utilizzare la denominazione di origine controllata a condizione che siano soddisfatti anche i criteri qualitativi.

Esempio:

  • L’impiego della denominazione tradizionale «Goron» per un vino proveniente dal Cantone di Vaud è illecito; la denominazione «Goron» è un’indicazione geografica riservata al Cantone del Vallese (si veda la relativa decisione del Tribunale federale, DTF 124 II 398).
 

Quali sono le caratteristiche dei nuovi registri e del nuovo marchio previsti dalla legislazione «Swissness»?

 

La nuova legislazione «Swissness» prevede la creazione di un registro nazionale delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli. Oggi la possibilità d’iscrizione in un registro esiste soltanto per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (le cui denominazioni d’origine e indicazioni geografiche possono essere iscritte presso l’Ufficio federale dell’agricoltura) e per i vini (la cui registrazione compete ai Cantoni). La stessa possibilità è prevista per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati (cfr. la revisione di alcune disposizioni della legge forestale scaturita dalla legislazione Swissness). Questo nuovo strumento rende ufficiale la protezione conferita alle indicazioni geografiche per tutti i prodotti, una condizione posta da numerosi Paesi per garantire la protezione dell'indicazione geografica in questione sul proprio territorio.

La nuova legislazione prevede inoltre la possibilità di registrare come marchio geografico le denominazioni e le indicazioni d’origine iscritte in un registro federale, nonché le denominazioni vinicole, la cui protezione è di competenza dei Cantoni e le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale.

Analogamente a un estratto dal registro delle indicazioni geografiche, un estratto dal registro dei marchi geografici è un'attestazione di protezione. Questi nuovi strumenti hanno lo scopo di consentire l'identificazione univoca dei titolari dei diritti e di semplificare l'attuazione della protezione all'estero.

 

Come è determinata la provenienza dei prodotti naturali (art. 48a LPM) ?

 

Un prodotto naturale (p. es. verdura, acqua minerale, carne o ghiaia) è di provenienza svizzera se ha un legame stretto con il territorio svizzero. Deve quindi trovarsi in Svizzera il luogo di estrazione dei minerali o il luogo in cui è raccolta la verdura (cfr. l'art. 48a LPM). Se il prodotto naturale subisce una trasformazione essenziale, è considerato alla stregua delle derrate alimentari. Per esempio, un mobile di legno è un prodotto industriale, mentre un pezzo di legno rientra nella categoria dei prodotti naturali.

 

Come si determina la provenienza delle derrate alimentari?

 

Per le derrate alimentari, devono essere soddisfatti due criteri cumulativi:

  • almeno l'80% del peso delle materie prime o degli ingredienti che compongono la derrata alimentare deve essere di provenienza svizzera; per il latte e i latticini la quota è del 100% del latte che li compongono;
  • il luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve trovarsi in Svizzera (p.es. la trasformazione del latte in formaggio).

La quota dell'80% del peso è un compromesso appropriato tra un criterio piè severo (p.es. il 100 %), che non avrebbe tenuto sufficientemente conto della realtà economica, e un criterio meno severo, che non avrebbe soddisfatto le attese dei consumatori.

La nuova legislazione prevede diverse eccezioni al criterio dell'80% per tenere conto delle realtà cui sono confrontate le aziende di trasformazione delle materie prime. Ne consegue che i prodotti naturali che non esistono in Svizzera (p.es. il cacao) o che, per motivi completamente estranei all'influsso dei produttori, venissero temporaneamente a mancare (p. es. a causa di raccolti scarsi dovuti alle condizioni climatiche o a causa di un'epidemia) possono essere esclusi dal calcolo. Il calcolo delle materie prime non disponibili in quantità sufficienti in Svizzera è effettuato in funzione della loro quota di auto-approvvigionamento:

  • se la quota di auto-approvvigionamento è inferiore al 20%, la materia prima non è inclusa nel calcolo;
  • se la quota di auto-approvvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9% , la materia prima è inclusa nel calcolo in misura del 50%;
  • se la quota di auto-approvvigionamento supera il 50 %, la materia prima è inclusa nel calcolo in misura del 100%. A livello di ordinanza ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, sono state previste eccezioni supplementari e soluzioni flessibili, in particolare:
  • una clausola bagatella per gli ingredienti trascurabili dal profilo del peso, come una presa di sale (art. 3 cpv. 4 OIPSDA);
  • la base di calcolo è la ricetta (art. 3 cpv. 1 OIPSDA);
  • una soluzione flessibile per il computo dei prodotti semilavorati. (art. 3 cpv. 5 e art. 4 cpv. 2 OIPSDA);
  • un'eccezione detta «di qualità» fatta per i prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo (p. es. certe farine per biscotti). Questa eccezione è soggetta alle condizioni dell’articolo 9 OIPSDA); 
  • possibilità di tenere conto dell'acqua per le bevande in cui l'acqua è una caratteristica sostanziale (p.es. birra e acqua minerale). L'acqua non può essere un semplice diluente (p.es. succhi di frutta a base di concentrati; art. 3 cpv. 3 OIPSDA);
  • il calcolo può essere effettuato in base ai flussi di merci medi di un anno civile (art. 4 cpv. 1 OIPSDA);
  • se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 5 OIPSDA è ammesso indicare la provenienza svizzera di un solo ingrediente (p.es. «lasagne con carne di manzo svizzera»);
  • la presa in considerazione di alcune superfici agricole all’estero per determinare la provenienza svizzera di una derrata alimentare o di un prodotto naturale (p. es. Liechtenstein, zone franche nei dintorni di Ginevra, superfici agricole all’estero gestite almeno dal 1° gennaio 2014, ecc.; art. 2 OIPSDA).
 

Come si determina la provenienza dei prodotti industriali?

 

Sono prodotti industriali tutti i prodotti che non sono prodotti naturali o derrate alimentari. L’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzera per questa categoria di prodotti è ammesso se sono soddisfatte le due condizioni cumulative seguenti (cfr. art. 48c LPM):

  • almeno il 60% dei costi di produzione del prodotto deve essere realizzato in Svizzera;
  • il luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve trovarsi in Svizzera (p. es. l'assemblaggio di una macchina).

Per quanto concerne il primo criterio (60% dei costi di produzione realizzato il Svizzera) i costi di produzione comprendono normalmente le materie prime e semilavorate, gli accessori, i salari e le spese generali. Possono essere inclusi nel calcolo i costi di ricerca e sviluppo; lo stesso vale per i costi legati al controllo degli standard di qualità o all’ottenimento di un’autorizzazione definiti dalla legge o disciplinati omogeneamente a livello di ramo. Sono invece esclusi dal calcolo, perché non contribuiscono direttamente alla produzione della merce, i costi legati alla commercializzazione dei prodotti finiti (p. es. spese pubblicitarie e marketing), i costi d'imballaggio e i costi generati dal servizio dopo vendita. In altri termini, l'azienda dovrà suddividere i costi legati a un prodotto in funzione del luogo in cui sono stati generati (in Svizzera o all'estero). Se la parte svizzera dei cosi raggiunge il 60%, può essere utilizzata l'indicazione di provenienza «Svizzera». Solo in caso di contenzioso l'azienda sarà, tuttavia, chiamata a dimostrare di avere soddisfatto le condizioni legali di provenienza.

Sono esclusi dal calcolo del 60% dei costi di produzione i prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera (p. es. l'oro). Sono inoltre escluse dal calcolo le materie prime che per motivi oggettivi non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente, a condizione che ciò sia chiaramente attestato in un'ordinanza o all’interno di un’informativa pubblica di un settore economico.

Il secondo criterio cumulativo, prevede che l’attività che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi in Svizzera. Tale attività può essere la produzione stessa (p. es. l’assemblaggio di un orologio o la produzione di un tessuto a partire dalle fibre) o la ricerca e lo sviluppo. In questo caso anche una fase significativa della produzione stessa deve svolgersi nel luogo di provenienza, in modo da garantire un legame fisico sufficiente con tale luogo. Il calcolatore Swissness è uno strumento di aiuto per calcolare in quale misura un prodotto industriale soddisfa i criteri di provenienza svizzera. L'ordinanza sulla protezione dei marchi prevede altre eccezioni e soluzioni flessibili, in particolare:

  • una «clausola bagatella» che consente di escludere le materie ausiliarie che rivestono un'importanza chiaramente secondaria (p.es. una vite; art. 52j OPM);
  • la possibilità di tenere conto in maniera flessibile delle materie semilavorate senza che sia necessario conoscerne il luogo di provenienza (art. 52i OPM);
  • la possibilità di continuare a tenere conto dei costi di ricerca e sviluppo già ammortizzati (art. 52g cpv. 3 OPM).
 

Indicazioni come «designed in Switzerland» o «Swiss Research» sottostanno ai criteri validi per la designazione «Svizzera»?

 

I produttori che non soddisfano i criteri di provenienza svizzera possono fare riferimento a determinate attività specifiche di ideazione o di fabbricazione del prodotto svoltesi in Svizzera (p.es. «designed in Switzerland» o «Swiss Research») se:

1. l’attività specifica menzionata sul prodotto (nella fattispecie il design o la ricerca) si è svolta interamente in Svizzera;

2. il termine «Svizzera» non è apposto sul prodotto in maniera più vistosa – per quanto riguarda il colore, le dimensioni, la grafia – rispetto al resto dell'indicazione (esempio da non seguire: SWISS research).

Sono invece escluse da questa eccezione le indicazioni seguenti:

  • Le indicazioni del tipo «prodotto in Svizzera» sono troppo generiche per rientrare in questa eccezione. Non possono dunque essere utilizzate per un prodotto interamente fabbricato in Svizzera, che, tuttavia, non soddisfa i criteri generali di provenienza svizzera. Ciò renderebbe infatti vana la legge e sarebbe contrario al suo scopo.
  • L'apposizione della croce svizzera accanto a una designazione come «Swiss research» è ingannevole: in linea di massima il consumatore percepisce la croce svizzera come un rinvio al luogo di provenienza del prodotto nel suo insieme e non come un rinvio a una fase specifica della sua lavorazione. L'utilizzo della croce svizzera in combinazione con designazioni come «Swiss research» è quindi vietato se i criteri di provenienza svizzera non sono soddisfatti.
 

Come si determina la provenienza di un servizio?

 

Le aziende possono promuovere i propri servizi come servizi svizzeri a condizione che abbiano sede in Svizzera e che l'azienda sia effettivamente gestita in Svizzera (cfr. art. 49 LPM). Si intende in questo modo evitare che il criterio del legame con il luogo di provenienza sia soddisfatto con un semplice indirizzo postale.

La nuova legge tiene conto anche delle diverse strutture aziendali. Infatti, le filiali e le succursali della società madre possono utilizzare l'indicazione di provenienza «Svizzera», se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

  • la società madre ha la sua sede in Svizzera;
  • la società madre o una delle sue filiali (che è effettivamente controllata dalla società madre e la cui sede sociale si trova in Svizzera) è effettivamente gestita in Svizzera;
  • l'indicazione di provenienza è utilizzata per servizi di natura analoga a quelli forniti dalla società madre o dalla filiale in questione.

Questi criteri garantiscono che la società madre, che svolge a sua volta un'attività commerciale, sia effettivamente in grado di controllare i servizi proposti da una delle sue filiali estere. Per la società madre si riduce così il rischio che la qualità inferiore dei servizi proposti da una filiale nuoccia alla sua reputazione. Per quanto concerne le altre strutture, in cui una holding compare come società madre senza esercitare un'attività propria, almeno una delle filiali deve avere la sua sede nello stesso Paese della società madre e proporre servizi della stessa natura della filiale estera (regolamentazione di gruppo).

 

Un prodotto di origine svizzera ai sensi del diritto doganale soddisfa automaticamente i criteri dello «Swiss made»?

 

No.

La provenienza di un prodotto in virtù del diritto che regola le indicazioni di provenienza (p.es. se su un prodotto figura la designazione «Swiss made») non va confusa con l'origine di un prodotto in virtù del diritto doganale (p. es. menzione della Svizzera sul certificato d'origine di un prodotto). Le due indicazioni svolgono funzioni diverse (la prima indica la provenienza mentre la seconda serve per il calcolo della tariffa doganale). Le condizioni che un prodotto «svizzero» deve soddisfare sono diverse sotto il profilo del diritto delle indicazioni di provenienza e del diritto doganale. Improntare il diritto delle indicazioni di provenienza su quello doganale produrrebbe risultati assurdi: in virtù del diritto doganale, ad esempio, un pesce di mare pescato da un battello battente bandiera svizzera è considerato «integralmente fabbricato in Svizzera». Se i criteri per determinare la provenienza «svizzera» fossero improntati alle regole sull'origine doganale, un pesce pescato nell'Oceano indiano da un peschereccio panamense battente bandiera svizzera potrebbe fregiarsi della croce svizzera ed essere venduto con la designazione «Swiss delice» o «Swiss Sea Food»! Altre informazioni sono reperibili sul portale PMI.

 

Per le derrate alimentari qual è la differenza tra indicazioni obbligatorie in virtù della legislazione sulle derrate alimentari e indicazioni di provenienza?

 

Il diritto in materia di indicazioni di provenienza specifica quali indicazioni geografiche (p. es. la croce svizzera o la designazione «Swiss made») possono essere utilizzate facoltativamente per contrassegnare i prodotti a fini pubblicitari. Il diritto in materia di derrate alimentari, invece, per motivi di protezione della salute pubblica, prevede l'obbligo di dichiarare sull'etichetta il Paese di produzione e le materie prime che compongono un prodotto. Affinché questi ambiti possano coesistere, le dichiarazioni obbligatorie in virtù della legislazione sulle derrate alimentari non devono essere utilizzate a fini pubblicitari. Devono restare indicazioni dichiarative relative al prodotto che, per definizione, non mirano in primo luogo a catturare l'attenzione del consumatore. Affinché i due ambiti rimangano distinti sono determinanti il design dell'etichetta e la percezione che ne ha il consumatore. Per evitare qualsivoglia rischio d'inganno, la dichiarazione del Paese di produzione in virtù della legislazione sulle derrate alimentari non dovrebbe essere apposta sul prodotto in maniera più vistosa – per quanto riguarda il colore, le dimensioni, la grafia – rispetto alle altre dichiarazioni obbligatorie. A titolo d'esempio in applicazione della legislazione sulle indicazioni di provenienza è vietato apporre in grande la menzione «formaggio svizzero» su un formaggio prodotto con del latte estero, anche se la Svizzera è il Paese di fabbricazione in virtù del diritto in materia di derrate alimentari.

 

Le nuove regole riguardano anche gli orologi che sono già oggetto di un'ordinanza speciale del Consiglio federale?

 

Sì.

I nuovi criteri che si applicano ai prodotti industriali valgono anche per gli orologi. L’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi comprende precisazioni e criteri supplementari. L’ordinanza è attualmente sottoposta a una revisione tesa ad adeguarla alla nuova legislazione «Swissness». Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza «Swiss made» per gli orologi (cfr. Consultazione 2015).

 

Offerte d’impiego

 

Offerte d’impiego