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Sfruttare le possibilità della digitalizzazione
La digitalizzazione ha creato nuove possibilità di gestione della cultura e del sapere. Per i film e le serie televisive, ad esempio, la tradizionale videoteca è stata sostituita dalle piattaforme online («video on-demand»), che consentono di vedere i contenuti direttamente in streaming o di scaricarli per vederli in un secondo tempo. È quindi indispensabile rinnovare il diritto d’autore al fine di adeguarlo agli sviluppi della tecnologia.
Estendendo la protezione per le fotografie e rendendo più efficiente la gestione dei diritti sui video a richiesta si vuole migliorare posizione degli operatori della cultura.
Le restrizioni del diritto d’autore consentono l’utilizzo di opere protette senza l’autorizzazione del titolare dei diritti. Le nuove restrizioni (utilizzo delle opere orfane, restrizione per scopi scientifici, privilegio d’inventario) agevolano il lavoro dei ricercatori e delle cosiddette «istituzioni della memoria» come le biblioteche nonché l’utilizzo dei loro fondi.
Le licenze collettive estese servono quando una determinata utilizzazione non è consentita dalla legge, ma acquisire i singoli diritti non è possibile per motivi di tempo e denaro. L’ampliamento della gestione elettronica dei diritti è finalizzato a semplificare la gestione collettiva e a renderla meno cara.
Estensione della protezione per le fotografie
Facebook, Twitter, YouTube: oggi tutto viene postato, twittato, condiviso. E spesso le fotografie vengono utilizzate anche senza aver chiesto a chi di dovere.
Il diritto vigente protegge soltanto quelle fotografie tanto uniche da essere considerate opere d’arte. Le altre, come per esempio le fotografie di prodotti, possono essere generalmente utilizzate anche senza il consenso del fotografo. Visto il disagio che questa situazione arreca a fotografi professionisti e non, è venuto il tempo di porvi rimedio. La nuova legge prevede che siano protette tutte le fotografie, siano queste di prodotti, per la stampa, di famiglia o delle vacanze.
Ciò significa che, per utilizzare fotografie altrui, sarà sempre necessario il consenso del fotografo. In questo modo si garantisce la certezza del diritto e si sgombra il campo dai dubbi relativi alla protezione delle fotografie, di modo che sia chiaro se il loro utilizzo, per esempio su Internet, costituisce o meno una violazione del diritto.
Chi trae i maggiori benefici da questo nuovo quadro giuridico sono i consumatori, che potrebbero altrimenti essere chiamati inaspettatamente a risarcire dei danni.
Compenso VoD
Negli ultimi anni il noleggio di film e serie su videocassetta o DVD è diminuito drasticamente e la tradizionale videoteca è stata pian piano sostituita da piattaforme online (video on-demand) che consentono di vedere i contenuti direttamente in streaming o di scaricarli per vederli in un secondo tempo.
Nonostante il numero di utilizzazioni tramite piattaforme online sia in costante aumento, autori e artisti interpreti lamentano di non essere ancora riusciti ad ammortizzare il calo delle entrate derivanti dal noleggio.
In molti casi, gli autori ricevono già adesso il compenso che spetta loro in virtù delle utilizzazioni online dei loro film direttamente dai gestori delle piattaforme online per il tramite delle società di gestione. Si tratta di un sistema vantaggioso per gli autori, che si intende quindi ancorare nella legge. Per ragioni di parità di trattamento un simile compenso deve però essere previsto anche per gli artisti interpreti, come per esempio gli attori.
In questo modo autori e artisti interpreti trasferiscono sì ai produttori i diritti esclusivi necessari all’utilizzazione delle proprie opere, ma mantengono un diritto al compenso irrinunciabile che le società di gestione possono far valere dinanzi ai gestori delle piattaforme online. Questo consente di rimediare alla disparità di trattamento finora ravvisata tra gli operatori della cultura da una parte e tutti gli altri attori dall’altra.
Utilizzazione di opere orfane
Si parla di opera orfana quando, nonostante le ricerche effettuate, il titolare dei diritti su un’opera rimane sconosciuto o introvabile. Un’opera orfana non può essere utilizzata, o può esserlo solo in parte, dal momento che non è possibile ottenere dall’autore o dal suo successore giuridico il consenso necessario a tal fine. È il caso di alcune delle fotografie in possesso del Centre Dürrenmatt di Neuchâtel, che, non potendo essere attribuite con certezza ad alcun fotografo, non possono essere utilizzate, per esempio, nell’ambito di una biografia su Dürrenmatt.
Il diritto d’autore svizzero prevede sì una regolamentazione circa l’utilizzazione di opere orfane, tuttavia questa riguarda soltanto le opere su supporti audio e audiovisivi che si trovano in archivi accessibili al pubblico (p. es. archivio di storia contemporanea del Politecnico di Zurigo) e negli archivi degli organismi di diffusione. Con la revisione del diritto d’autore si intende invece ammettere l’utilizzazione di tutte le opere orfane in possesso delle istituzioni della memoria (biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti di formazione, musei, collezioni e archivi). In questo modo si impedisce che opere interessanti da un punto di vista storico e culturale finiscano nel dimenticatoio perché inutilizzate.
Chi intende utilizzare opere orfane deve pagare un compenso, di modo che, qualora dovessero essere individuati titolari dei diritti prima sconosciuti o introvabili, questi possano essere indennizzati per l’utilizzazione già avvenuta delle loro opere.
Con l’individuazione del titolare dei diritti un’opera cessa di essere considerata orfana. La sua utilizzazione, però, se già approvata dalla società di gestione competente, rimane lecita e può essere portata a compimento. Nel caso dell’edizione di un libro, per esempio, questo significa che il libro può essere anche distribuito. Per ogni edizione successiva, invece, sarà necessaria l’approvazione del titolare dei diritti.
Restrizione per l'utilizzazione per scopi scientifici
Al giorno d’oggi gran parte delle informazioni in circolazione, quali testi e immagini, è disponibile anche in formato elettronico. Soprattutto nel campo della ricerca questi enormi volumi di dati sono viepiù analizzati automaticamente, il che consente di identificare più facilmente modelli, punti in comune e incongruenze. La tecnica del «text and data mining» utilizzata a tal fine salva automaticamente una copia dell’informazione da analizzare su un server dedicato. Proprio questa copia potrebbe creare problemi da un punto di vista del diritto d'autore.
Per sfruttare il potenziale insito nella digitalizzazione e consolidare la posizione della Svizzera quale polo di ricerca, i titolari dei diritti non potranno più vietare questo tipo di copia generata automaticamente e necessaria ai fini dell’analisi. La restrizione potrà essere applicata quindi soltanto nel caso in cui le copie siano principalmente salvate per scopi scientifici e tecnicamente indispensabili. Sarà inoltre necessario che i ricercatori possano accedere lecitamente all’opera. Ciò significa che i ricercatori devono aver acquistato l’opera in prima persona o che questa deve essere messa a disposizione da una biblioteca.
In questi casi agli autori non spetta alcun compenso supplementare. Del resto, non trattandosi dell’utilizzazione dell’opera vera e propria quanto piuttosto di un’utilizzazione automatizzata dei dati in essa contenuti, l’autore non subisce alcuna perdita.
Privilegio d’inventario
La digitalizzazione mette a disposizione nuovi strumenti per gestire cultura e sapere. Le biblioteche, ad esempio, vogliono poter mostrare online brevi estratti di film o brani musicali dei loro fondi per semplificare la ricerca e renderla più allettante. Al momento questo non è praticamente possibile, perché per simili utilizzazioni bisogna ottenere il consenso di tutti i titolari dei diritti.
Affinché le biblioteche, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possano mettere i propri fondi a disposizione del pubblico in una forma al passo con i tempi, la nuova regolamentazione prevede la possibilità per le banche dati online di aggiungere la pagina di copertina, l'indice o, nel caso di opere scientifiche, un estratto al nome dell’autore, al titolo e al numero di fondo. Le istituzioni della memoria possono quindi riprodurre nei loro inventari di fondi brevi estratti di opere, a prescindere che si tratti di inventari digitali o analogici.
Licenze collettive estese
Se un museo vuole pubblicare su un sito Internet fotografie di alto valore storico, deve ottenere il consenso di tutti i titolari dei diritti, ossia di tutti i fotografi, il che è spesso molto complicato se non impossibile.
La situazione è simile nel caso di nuove utilizzazioni o forme di utilizzazione. Prendiamo l’esempio di un museo che voglia organizzare una mostra utilizzando spezzoni di film già trasmessi. Nella fattispecie, i diritti sulle trasmissioni pertengono agli organismi di diffusione e quelli sui contenuti dei programmi agli autori. Ottenere ogni consenso singolarmente si rivelerebbe il più delle volte troppo complicato e il progetto sarebbe destinato a fallire.
Ecco allora che entrano in gioco le licenze collettive estese. Queste permettono alle società di gestione di concordare con i mediatori delle opere (p. es. musei) i termini per l’utilizzo di massa di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore, di modo che questi possano utilizzare in tempi utili le opere interessate senza dover procedere a tutti gli accertamenti del caso. Essendo simili utilizzazioni lecite e non dovendo i mediatori delle opere temere rivendicazioni di tipo finanziario o giuridico, si garantisce altresì la certezza del diritto. Al tempo stesso, i titolari dei diritti ricevono un compenso e la collettività trae beneficio dall’accesso a nuovi beni culturali e da nuove forme di utilizzazione.
La concessione di licenze collettive estese non deve tuttavia interferire con la normale utilizzazione di opere e prestazioni, il che significa che questa non è prevista nel caso degli e-book o di piattaforme online che mettono a disposizione degli utenti film o brani musicali. Per offerte di tipo commerciale, quindi, dovranno essere procurate ancora tutte le licenze necessarie.
Qualora i titolari dei diritti interessati non dovessero essere d’accordo con l’utilizzazione delle loro opere, potranno opporsi alla concessione della licenza («opting-out»).
Informazione elettronica delle società di gestione
Chi utilizza un’opera protetta durante un concerto, alla radio o in un bar (come sottofondo musicale) deve fornire alla società di gestione competente i dati relativi all’utilizzazione, in particolare i nomi dei compositori, delle case discografiche e dei cantanti nonché l’elenco degli organismi di diffusione e la durata dei singoli pezzi musicali. Su questa base le società di gestione ripartiranno poi le entrate tra gli operatori della cultura.
Secondo il diritto vigente gli intermediari sono già obbligati a fornire simili informazioni alle società di gestione. A tal scopo, utilizzano generalmente moduli prestampati, che vengono poi trasmessi con cadenza regolare. Questa procedura costa però tempo e denaro, e questo si riflette anche sui costi di gestione delle società. Per ridurre i costi su entrambi i fronti, è previsto l’ampliamento della gestione elettronica dei diritti
In futuro le informazioni dovranno essere trasmesse in un formato conforme allo stato della tecnica che consenta un trattamento automatico dei dati. Inoltre, le società di gestione dovranno poter scambiare tra di loro le informazioni ricevute, di modo che gli intermediari siano tenuti a inviarle una sola volta.