Portale professionisti PI
Benvenuti sul portale dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Da qui si accede direttamente ai vari strumenti d'aiuto disponibili.
Quicklink
MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
- TMview
- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Accordi bilaterali
in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di provenienza
Gli accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e indicazioni di provenienza hanno lo scopo di proteggere determinate denominazioni da utilizzi commerciali abusivi. Le indicazioni geografiche e i nomi di Stati e Cantoni che beneficiano della protezione possono essere utilizzati soltanto in conformità con il diritto del Paese di origine.
L'obiettivo principale degli accordi bilaterali sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza è quello di garantire che:
- un'indicazione geografica, per esempio «Basler Leckerli», sia utilizzata soltanto per prodotti fabbricati nella regione cui si fa riferimento;
- un'indicazione come «Gruyère» sia utilizzata soltanto per prodotti originari della regione cui si fa riferimento e fabbricati in conformità con il relativo elenco degli obblighi. Lo stesso è valido anche per le denominazioni come «formaggio del tipo Gruyère».
Gli accordi contengono liste in cui sono elencate le indicazioni geografiche protette a seconda dei gruppi di prodotti e proteggono inoltre i nomi degli Stati, dei Cantoni e di province o regioni nei Paesi partner.
Questi nomi godono di una protezione estesa a tutti i prodotti: la protezione dell’indicazione di provenienza «Svizzera», per esempio, non è limitata alle categorie di prodotti presenti nella lista, ma comprende
- prodotti di origine naturale come i vini,
- prodotti agricoli e
- prodotti industriali come gli orologi, la cioccolata e i materiali tessili.
Le indicazioni geografiche e le indicazioni di provenienza protette possono essere utilizzate soltanto in conformità con il diritto del Paese di origine. Ciò significa che una denominazione svizzera può essere utilizzata nel Paese partner unicamente se il diritto svizzero lo prevede. Anche per quanto riguarda l'attuazione del diritto valgono le regole del Paese di origine. La Svizzera ha di recente concluso accordi di questo tipo con la Russia, la Giamaica e la Georgia.
La Svizzera negozia gli accordi bilaterali con partner che condividono i suoi obiettivi e che intendono garantire una protezione che vada oltre agli standard di protezione minima previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'IPI è responsabile dei negoziati, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).
Elenco dei trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di provenienza
- Trattato del 7 marzo 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sulla protezione delle indicazioni di provenienza e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.191.36)
- Trattato del 16 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Cecoslovacca sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.197.41). Questo trattato rimane valido per la Repubblica Ceca e la Slovacchia.
- Trattato del 14 maggio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.193.49)
- Trattato del 9 aprile 1974 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato Spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe (RS 0.232.111.193.32)
- Trattato del 16 settembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle denominazioni analoghe (RS 0.232.111.196.54)
- Trattato del 14 dicembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare ungherese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.194.18)
- Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, allegato 8 relativo alle bevande alcoliche e allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (RS 0.916.026.81)
- Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico; appendice IV sul riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (RS 0.632.315.631.11)
- Accordo del 29 aprile 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine (RS 0.232.111.196.65)
- Accordo del 23 settembre 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica concernente sul riconoscimento reciproco e sulla protezione delle indicazioni geografiche (RS 0.232.111.194.58)
- Accordo del 31 maggio 2018 tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza (RS 0.232.111.193.60)