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Selezione vegetale e brevetti
Lo sviluppo di una nuova varietà vegetale richiede tempo e ingenti risorse finanziarie. A seconda dei casi, ci vogliono da dieci a quindici anni prima di poter immettere sul mercato una nuova varietà. Le spese sostenute sono coperte dalle vendite delle sementi. Poiché i semi possono essere facilmente «copiati» mediante moltiplicazione, occorre un sistema di protezione adeguato: la protezione delle varietà e il diritto dei brevetti servono proprio a questo. La protezione delle varietà riconosce la prestazione fornita dal costitutore e protegge la varietà vegetale nel suo complesso. La protezione brevettuale, invece, tutela un’invenzione tecnica, per esempio una caratteristica nuova e innovativa di una pianta o un nuovo procedimento tecnico utilizzato nella selezione vegetale. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sulla protezione brevettuale nel settore della selezione vegetale.
Cosa si può brevettare?
Le caratteristiche di determinate piante o un nuovo procedimento tecnico utilizzato nella selezione vegetale possono essere brevettati a condizione che soddisfino le condizioni di brevettabilità. Questo significa che deve trattarsi di un’invenzione e che l’invenzione deve: 1) essere nuova; 2) non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica; 3) essere utilizzabile industrialmente (art. 1 legge sui brevetti). Le nuove caratteristiche di una pianta sono brevettabili se sono prodotte mediante procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici. Tuttavia, una varietà vegetale in quanto tale non può essere protetta da brevetto in Svizzera (art. 2 cpv. 2 lett. b legge sui brevetti). Sono inoltre esclusi dal brevetto i procedimenti essenzialmente biologici di produzione (come l’incrocio o la selezione) come pure le piante ottenute con tali procedimenti (art. 2 cpv. 2 lett. b legge sui brevetti). Infine, non sono brevettabili le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura (art. 1b cpv. 1 legge sui brevetti).
Se per esempio un costitutore modifica il frumento con un procedimento di ingegneria genetica in modo da renderlo resistente alla ruggine (malattia causata da un fungo), può brevettare questo procedimento di ingegneria genetica o la nuova caratteristica (resistenza alle infestazioni di ruggine). Tuttavia, se questa caratteristica è ottenuta mediante incrocio o selezione, il costitutore non può brevettare né il procedimento né la caratteristica ottenuta, in quanto il procedimento utilizzato è essenzialmente biologico. |
Attualmente esiste una moltitudine di «nuove tecniche di selezione vegetale» (new plant breeding techniques). Alcune fasi del procedimento sono di natura chiaramente tecnica e pertanto brevettabili a patto che soddisfino le condizioni corrispondenti. A ogni modo, la brevettabilità di una fase di un nuovo procedimento di selezione va esaminata caso per caso.
Disposizioni speciali per la selezione vegetale nel diritto dei brevetti
Privilegio del costitutore
Sia la legge federale sulla protezione delle novità vegetali (art. 6 lett. c) sia la legge sui brevetti (art. 9 cpv. 1 lett. e) prevedono un privilegio del costitutore. Entrambe permettono di continuare a utilizzare varietà vegetali brevettate per l’ulteriore selezione. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il privilegio del costitutore nell’ambito della protezione delle varietà, nel caso di un’innovazione protetta da brevetto il risultato non può essere commercializzato senza il consenso del titolare del brevetto. Dato che l’innovazione può essere rapidamente replicata con mezzi tecnici, la libera commercializzazione non permetterebbe di ammortizzare le spese sostenute per la ricerca. Pertanto, per una nuova varietà che contiene la caratteristica brevettata si dovrà ottenere una licenza (e generalmente pagare una tassa).
Nell’esempio summenzionato (frumento geneticamente modificato), i concorrenti sono quindi autorizzati a utilizzare per l’ulteriore selezione una varietà protetta del costitutore originale. Tuttavia, fintanto che la pianta di frumento contiene la caratteristica brevettata, i concorrenti non possono immetterla sul mercato senza il consenso del costitutore originale o del titolare del brevetto. |
Privilegio dell’agricoltore
Nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale, la Svizzera applica inoltre una restrizione che tiene particolarmente conto delle esigenze degli agricoltori, il cosiddetto privilegio dell’agricoltore. A differenza di altri Paesi, questa disposizione è stata introdotta sia nella legge federale sulla protezione delle novità vegetali (art. 7) sia nella legge sui brevetti (art. 35a): gli agricoltori che hanno acquistato materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà agricola protetta possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi ottenuto mediante la coltivazione di questo materiale. Gli accordi contrattuali che limitano o eliminano il privilegio dell’agricoltore nell’ambito della fabbricazione di derrate alimentari e foraggi sono giuridicamente nulli.
Incrocio casuale
La legge sui brevetti stabilisce infine che l’effetto di un brevetto non si estende al materiale biologico ottenuto in modo causale o tecnicamente non evitabile in agricoltura (art. 9 cpv. 1 lett. f). In altre parole, le aziende agricole possono utilizzare senza restrizioni caratteristiche brevettate di varietà incrociate casualmente (p. es. per opera del vento o di animali) a fini di moltiplicazione.
Licenza non esclusiva
I costitutori che non possono far valere o utilizzare un diritto di protezione della varietà senza violare un brevetto rilasciato precedentemente hanno diritto, a determinate condizioni, al rilascio di una licenza non esclusiva da parte del titolare del brevetto nella misura necessaria all’ottenimento e all’utilizzazione del diritto di protezione della varietà (art. 36a cpv. 1 legge sui brevetti). Si pensi a un brevetto per una varietà vegetale in base al quale il titolare della protezione può commercializzare la propria varietà, che presenta le caratteristiche di una pianta brevettata (p. es. un gene che offre una determinata resistenza a organismi nocivi), solo con il consenso del titolare del brevetto. Il titolare del brevetto può vincolare il rilascio della licenza alla condizione che il titolare della varietà protetta gli rilasci a sua volta una licenza per l’utilizzazione del suo diritto di protezione (cosiddetta «licenza incrociata»).
Quali brevetti esistono in questo ambito?
In base alle ricerche condotte, l’IPI stima che in Svizzera siano circa 250 i brevetti validi che possono avere un impatto sulla selezione vegetale. Le varietà più brevettate concernono gli ortaggi, in particolare la lattuga. Occorre tuttavia considerare che questi brevetti includono anche quelli nel campo dell’ingegneria genetica, i quali però, in ragione della moratoria sull’ingegneria genetica, sono al momento pressocché irrilevanti nella pratica in Svizzera.
Come posso sapere se una determinata varietà vegetale è protetta da brevetto?
Di per sé, una varietà vegetale non può essere brevettata. Tuttavia, vi sono casi in cui una varietà non solo è protetta in quanto tale (protezione della varietà), ma contiene anche un’innovazione tecnica protetta da un brevetto. L’invenzione (protezione brevettuale) si riferisce a un elemento tecnico che può essere applicato a diverse varietà vegetali e non è specifico per la varietà interessata. Il collegamento tra brevetto e varietà non è quindi evidente e non figura né nel registro dei brevetti né in quello delle varietà vegetali protette. A volte, tuttavia, i fascicoli di brevetto indicano a quali piante o organismi nocivi si riferisce l’invenzione (p. es. nuova resistenza contro lo scarabeo della patata del Colorado). In questi casi, è possibile ricercare eventuali brevetti, per esempio attraverso il nome comune. Inoltre, nel settore della selezione vegetale vi sono diverse altre opzioni per trovare i brevetti pertinenti (vedi sotto «Opzioni specifiche di ricerca e informazione nel settore della selezione vegetale»). Non da ultimo, vi è la possibilità di ricorrere a ricerche brevettuali professionali.
Ricerca brevettuale generale
Sul sito Internet dell’IPI si trovano informazioni generali su come effettuare una ricerca brevettuale: https://www.ige.ch/it/servizi/ricerche/ricerche-brevettuali.
Il database Espacenet, gestito dall’Ufficio Europeo Brevetti (UEB) e consultabile gratuitamente, permette di effettuare ricerche brevettuali in tutto il mondo. Nel database, la ricerca può essere limitata a diverse classi di brevetti (p. es. classi A01H6/00 e A01H5/00 per le angiosperme).
Opzioni specifiche di ricerca e informazione nel settore della selezione vegetale
Nel settore della selezione vegetale ci si può avvalere anche di altri portali di ricerca e informazione.
L’Associazione sementiera europea Euroseeds mette a disposizione il database PINTO «Patent Information and Transparency On-line», che si propone di migliorare la trasparenza in relazione a varietà vegetali che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di brevetti o di domande di brevetto. Sulla base di una varietà vegetale, PINTO consente di ricercare i brevetti pertinenti (cfr. esempio di ricerca, pdf). La maggior parte delle aziende sementiere più importanti (tra cui Syngenta, Monsanto, BASF, KWS, Du Pont e Bejo Zaden) ha già inserito i brevetti pertinenti nel database PINTO.
Nel settore delle sementi per ortaggi è stata introdotta la piattaforma ILP «International Vegetable Licensing Platform», che offre una panoramica aggiornata dei brevetti pertinenti per produttore e che consente di ottenere facilmente una licenza a costi equi e ragionevoli.
Nel settore delle coltivazioni agricole, dieci aziende sementiere europee hanno lanciato a inizio 2022 la piattaforma ACLP «Agricultural Crops Licensing Platform», che, come si legge sul sito Internet, intende garantire ai costitutori europei l’accesso a caratteristiche brevettate. I membri della piattaforma si impegnano inoltre a inserire i propri brevetti nella banca dati PINTO.
Infine, sulla sua piattaforma «Syngenta Traitability Platform», l’azienda sementiera Syngenta propone una procedura di licenza standardizzata e permette di effettuare ricerche tramite parole chiave all’interno dei propri brevetti.
Brevetti e nuove tecniche di ingegneria genetica
Con le nuove tecniche di ingegneria genetica, come ad esempio la forbice molecolare CRISPR/Cas9, si potrebbe accelerare enormemente il processo di ottenimento di varietà di piante e renderle più resistenti ai parassiti, alle malattie e ai cambiamenti climatici. Si tratta di procedimenti tecnici nuovi, con cui si possono generare nelle varietà vegetali caratteristiche riproducibili e utilizzabili industrialmente. Sia i procedimenti stessi che le caratteristiche con essi sviluppate sono brevettabili.
L’UE e la Svizzera stanno esaminando un nuovo regime di autorizzazione per determinate tecniche di ingegneria genetica e le varietà vegetali prodotte con esse. Questi lavori hanno dato luogo a un dibattito sulle possibili ripercussioni dei diritti di proprietà intellettuale (soprattutto dei brevetti) sulla selezione vegetale e sull’agricoltura. Per questo motivo l’IPI ha commissionato due studi esterni e ha condotto a sua volta una serie di analisi per poter stimare possibili ripercussioni.
Sulla base dei risultati di questi lavori e partendo dal presupposto di una possibile autorizzazione di determinate tecniche di ingegneria genetica nell’UE e in Svizzera, non si prevedono ripercussioni dirette sulla selezione vegetale e sull’agricoltura dovute ai diritti di proprietà intellettuale. Al contrario: il sistema svizzero dei brevetti offre un contesto vantaggioso per la selezione vegetale e l’agricoltura. Se saranno autorizzate queste nuove tecniche di ingegneria genetica e le varietà prodotte con esse, si prevede un aumento del numero di brevetti nel settore della selezione vegetale. Sarà in ogni caso importante garantire la trasparenza sulle caratteristiche brevettate delle varietà vegetali (guarda «Più trasparenza per i brevetti nel settore della selezione vegetale»).