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Libertà terapeutica dei medici
Il Parlamento svizzero ha approvato due nuove eccezioni agli effetti del brevetto:
- la prescrizione di medicinali da parte di chi esercita una professione medica;
- la fabbricazione di singoli medicinali direttamente in farmacia.
Le due nuove eccezioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019 insieme ad altre modifiche della legge sui brevetti e alla legge sugli agenti terapeutici rivista.
In seguito alla modifica, a inizio 2010, della giurisprudenza della Camera dei ricorsi allargata dell’Ufficio europeo dei brevetti, si prevede che in futuro i brevetti depositati per altre indicazioni mediche possano conferire diritti più estesi ai rispettivi titolari. Tuttavia, il Tribunale federale è del parere che la nuova giurisprudenza limiti la libertà dei medici di prescrivere o somministrare medicinali generici.
Per ovviare a tale problematica, il 18 marzo 2016 il Parlamento svizzero ha deciso che:
- a differenza di quando avvengono «in serie», la prescrizione e la sommistrazione di medicinali a un singolo paziente non sono soggette agli effetti del brevetto;
- basandosi sulle indicazioni terapeutiche di un medico e partendo da principi attivi, sostanze ausiliarie o medicinali già esistenti, una farmacia può fabbricare, per un singolo paziente, un preparato pronto all’uso. Tale eccezione non si applica né alla fabbricazione delle scorte né alla fabbricazione o alla fabbricazione per conto di terzi dei principi attivi.