La Svizzera firma il Trattato internazionale sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale associato

Nella sua seduta del 19 febbraio 2025, il Consiglio federale ha deciso di sottoscrivere il nuovo trattato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale associato. Questo trattato disciplina la divulgazione dell’origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato nelle domande di brevetto. Contribuirà a un’armonizzazione su scala globale delle rispettive legislazioni nazionali, favorendo così la ricerca e l’innovazione in questo ambito. Al contempo permetterà una migliore protezione della biodiversità e del sapere tradizionale delle popolazioni indigene in tutto il mondo. La Svizzera prevede già dal 2008 un obbligo di fornire indicazioni sulla fonte nella legge sui brevetti.

 

Le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato delle popolazioni indigene e delle comunità locali sono elementi fondamentali della biodiversità e possono servire come punto di partenza per innovazioni in diversi settori. Le conoscenze tradizionali relative alle proprietà curative di una pianta possono, ad esempio, facilitare la ricerca e lo sviluppo di nuovi principi attivi nella medicina. Le risorse genetiche e il sapere tradizionale sono altrettanto importanti per l'innovazione negli ambiti della cosmesi, dell'agricoltura e dell’alimentazione nonché delle biotecnologie. Pertanto, anche le invenzioni brevettabili possono fondarsi su queste risorse o su queste conoscenze.


Secondo la Convenzione sulla diversità biologica, tutti i Paesi hanno diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e quindi anche il diritto di regolamentare l'accesso alle proprie risorse genetiche. Per questo motivo, soprattutto i Paesi del Sud ricchi di biodiversità e le popolazioni indigene chiedono da anni che nelle domande di brevetto sia divulgata l’origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato. Questa misura di trasparenza mira anche a prevenire la cosiddetta «biopirateria» e a facilitare la condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di queste risorse.


Il nuovo trattato dell’OMPI disciplina come attuare l’obbligo di divulgazione dell’origine delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ad esse associato nelle domande di brevetto. Definisce quali informazioni sulle risorse genetiche e il sapere tradizionale devono essere divulgate e quali misure devono essere intraprese in caso di inosservanza dell’obbligo di divulgazione.


La Svizzera prevede già dal 2008 un obbligo di divulgazione della fonte per le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato nelle domande di brevetto (art. 49a della legge sui brevetti), il quale è compatibile con il nuovo trattato dell’OMPI. L’attuazione del trattato dell’OMPI non richiede pertanto alcuna modifica della legge nazionale. Dopo la firma del trattato, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) elaborerà entro la fine del 2026 un progetto di messaggio per il Consiglio federale da sottoporre alle Camere federali. 

 
 

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