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Domande frequenti – «Swissness» (vecchia normativa)
Le condizioni che regolano l’utilizzazione della croce svizzera e della designazione «Svizzera» non corrispondono per i prodotti e i servizi. Per questo motivo nelle FAQ seguenti la differenza tra prodotti e servizi è ribadita dove necessario.
Salvo indicazione contraria, le domande da 1 a 5 riguardano gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere su cui figurano tali stemmi, la croce svizzera, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali e qualsiasi segno che può essere confuso con essi. Il termine «croce svizzera» è usato genericamente ai fini di semplificazione.
A. Utilizzazione della croce svizzera
Salvo indicazione contraria, le domande da 1 a 5 riguardano gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere su cui figurano tali stemmi, la croce svizzera, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali e qualsiasi segno che può essere confuso con essi. Il termine «croce svizzera» è usato genericamente ai fini di semplificazione.
1. Ci vuole un’autorizzazione specifica per utilizzare la croce svizzera o la designazione «Svizzera»?
No.
La legge non prevede la possibilità di ottenere un’autorizzazione. In genere è seguito il principio della libera utilizzazione della croce svizzera a condizione che sia conforme alla legge (cfr. domande seguenti). Per questo motivo, né l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, né alcun altro ufficio federale o istituzione hanno la competenza di rilasciare un’autorizzazione per l'utilizzo della croce svizzera.
Si vedano anche le domande da 10 a 13.
2. La croce svizzera può essere apposta su un prodotto?
In linea di massima no.
La legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici vieta esplicitamente l’apposizione a fini commerciali della croce svizzera su un prodotto o sul suo imballaggio. Questo divieto assoluto vale sia per i prodotti di origine svizzera sia per quelli fabbricati all’estero (cfr. tuttavia domanda 3). Pertanto, apporre la croce svizzera su un prodotto alimentare è illecito, anche se il prodotto è di origine svizzera.
3. Quali regole valgono, ad esempio, per le t-shirt rosse a croce bianca? Questa utilizzazione della croce svizzera è autorizzata?
Sì.
Se la croce svizzera è utilizzata a fini decorativi e non per scopi commerciali (ossia in primo luogo come riferimento alla provenienza del prodotto), la sua utilizzazione è autorizzata; lo stesso vale per i prodotti fabbricati all'estero. L’uso decorativo è per esempio consentito per prodotti come bicchieri, cucchiaini, cartoline o per articoli da souvenir. Su questo genere di prodotti la croce svizzera non è percepita dal consumatore come un riferimento alla provenienza svizzera ma come semplice elemento grafico decorativo.
4. La croce svizzera può essere utilizzata in altro modo oltre che a fini decorativi sui prodotti?
Sì.
La croce svizzera può essere utilizzata per i servizi e a fini pubblicitari, ossia comparire su manifesti, comunicati, prospetti o documenti commerciali, a condizione che tale utilizzo non sia contrario alle buone costumanze. È in particolare considerata contraria alle buone costumanze qualsiasi utilizzazione tesa a ingannare sulla provenienza geografica (cfr. domanda 7), sul valore o su altre qualità del prodotto o dei servizi, sulla nazionalità dell’azienda o sulla situazione commerciale di chi utilizza il segno, segnatamente su presunti legami con la Confederazione.
Esempi:
La croce svizzera può essere utilizzata in un catalogo se i prodotti che presenta sono stati fabbricati in Svizzera.
È lecita anche l'apposizione della croce sull'insegna o sulla carta intestata di un'azienda svizzera. Il nome dell’azienda svizzera può essere apposto sui prodotti o sul loro imballaggio, ma senza la croce svizzera (cfr. domanda 2).
5. È possibile registrare la croce svizzera come marchio?
Sì, ma solo per marchi di servizi.
Poiché la croce svizzera appartiene al dominio pubblico (il che significa che deve restare a libera disposizione di tutti gli operatori del mercato e non può dunque essere monopolizzata) non può essere l’unico elemento del marchio di servizio e deve essere combinata con almeno un altro elemento per consentire al marchio nel suo insieme di essere ammesso alla protezione. Con il deposito di un «marchio combinato» si risolve il problema della monopolizzazione della croce svizzera.
Inoltre, nella misura in cui la croce svizzera non deve essere ingannevole quanto alla provenienza geografica e alla nazionalità dell’azienda, un marchio che contiene la croce svizzera può essere registrato esclusivamente per servizi di provenienza svizzera.
Esempio:
Un marchio che contiene la croce svizzera non può invece essere registrato per un prodotto. La Confederazione e le sue aziende non sono soggette a questo divieto.
B. Utilizzazione della designazione «Svizzera»
6. A quali condizioni si può utilizzare la designazione «Svizzera»?
La designazione «Svizzera» è un’indicazione di provenienza, ossia un riferimento diretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è utilizzata (art. 47 legge sulla protezione dei marchi).
In linea di massima tutti possono utilizzare un’indicazione di provenienza. È tuttavia vietato utilizzare indicazioni di provenienza inesatte o potenzialmente confondibili con un’indicazione di provenienza inesatta (cfr. domanda 7).
Possono essere applicabili condizioni supplementari o particolari. Esiste, ad esempio, una regolamentazione specifica per l’utilizzazione del nome «Svizzera» per gli orologi (ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi).
Si veda anche la domanda 8.
7. Cosa è un «indicazione di provenienza inesatta»?
Un’indicazione di provenienza è inesatta se la provenienza reale del prodotto o del servizio non corrisponde alla provenienza a cui fa riferimento. Di conseguenza il nome «Svizzera», le indicazioni come «svizzero», «qualità svizzera», «made in Switzerland», «Swiss made», o qualsiasi altra indicazione che contenga la parola «Svizzera», come anche le traduzioni in altre lingue, possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti fabbricati in Svizzera o per prestazioni di servizio provenienti dalla Svizzera.
La ditta di un'azienda, ossia il nome che utilizza commercialmente, può contenere la designazione «Svizzera» se la sua sede si trova in Svizzera.
Esempi: Crédit Suisse, Swiss Re.
Attenzione! L’azienda svizzera «ABC Svizzera» (ad esempio) può utilizzare il suo nome per i suoi prodotti (ad esempio apponendolo sui prodotti o sul loro imballaggio) solo se sono fabbricati in Svizzera, e per i suoi servizi solo se provengono dalla Svizzera.
Si veda anche la domanda 22.
8. Come si determina la provenienza reale di un prodotto o di un servizio?
In conformità con l’articolo 48 della legge sulla protezione dei marchi (LPM), la provenienza di un prodotto è determinata secondo il luogo di fabbricazione o l’origine delle materie di base e delle componenti usate.
Il Consiglio federale può procedere a una precisazione delle condizioni secondo cui un’indicazione di provenienza svizzera può essere utilizzata per determinati prodotti se ciò è nell’interesse dell’economia generale o di settori di mercato specifici. Ciò è, ad esempio, successo con l’ ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi, che definisce l’orologio svizzero.
Per i prodotti per i quali non esistono disposizioni specifiche i tribunali applicano l’articolo 48 LPM. Secondo una decisione del Tribunale di commercio di San Gallo per qualsiasi indicazione che fa riferimento alla Svizzera la quota di lavoro eseguito in Svizzera deve rappresentare al minimo il 50 % del prezzo di costo (inclusi le materie prime e semilavorate, i singoli pezzi, i salari inerenti al prodotto e i costi generali) e il processo di fabbricazione deve svolgersi principalmente entro i confini nazionali. Secondo tale giurisprudenza la ricerca, lo sviluppo e il marketing non possono essere presi in considerazione per esaminare se le due condizioni siano soddisfatte.
La provenienza di un servizio è determinata dalla sede sociale di chi fornisce il servizio, dalla nazionalità o dal domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione.
Si vedano anche le domande 15 e 18.
9. È possibile registrare la designazione «Svizzera» come marchio?
Poiché questa indicazione di provenienza appartiene al dominio pubblico (il che significa che deve restare a libera disposizione di tutti gli operatori del mercato e non può dunque essere monopolizzata) non può essere l’unico elemento del marchio e deve pertanto essere combinata con almeno un altro elemento (ad esempio grafico) per consentire al marchio nel suo insieme di essere ammesso alla protezione.
Per essere registrato il marchio che contiene un’indicazione di provenienza non deve tuttavia essere ingannevole. Di conseguenza il marchio è registrato solo per prodotti o servizi effettivamente provenienti dalla Svizzera.
C. Competenze delle autorità
10. Se non è necessaria un'autorizzazione per utilizzare la croce svizzera o la designazione «Svizzera» chi si occupa di verificare che l'utilizzo sia conforme alla legge?
Il perseguimento delle infrazioni e le sentenze in merito sono compito dei cantoni.
L’utilizzazione abusiva della croce svizzera è un’infrazione perseguibile d’ufficio dalle autorità cantonali di perseguimento penale. Inoltre, chiunque può denunciare una sospetta infrazione all’autorità penale competente. Chiunque venda, metta intenzionalmente in vendita o metta in circolazione in altro modo oggetti sui quali è apposta la croce svizzera, o li faccia transitare in Svizzera è punibile con una multa massima di 5000 franchi o con una pena detentiva massima di due mesi.
L’utilizzazione abusiva della designazione «svizzera» è perseguita su querela della parte lesa. È considerato parte lesa chiunque abbia il diritto di utilizzare lecitamente l'indicazione in questione. La legge prevede una pena detentiva massima di un anno o una multa di 100 000 franchi.
11. Oltre alle denuncie penali quali altre misure esistono per contrastare gli abusi?
In caso di utilizzazione illecita della designazione «Svizzera» la parte lesa può intentare un’azione giudiziaria civile.
Può altresì chiedere l’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane. Le misure (ritenzione dei prodotti) adottate da quest’ultima sono provvisorie e devono essere seguite, entro un termine preciso, da una procedura ordinaria di fronte a un tribunale.
12. Cosa fa l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)?
Poiché la protezione degli stemmi e delle indicazioni di provenienza sono competenza dell'IPI (ad eccezione del perseguimento giudiziario, si vedano le domande 10 e domande 11), è quest’ultimo che fornisce informazioni e risponde a richieste precise in merito. Le segnalazioni di abusi provengono principalmente dalle ambasciate svizzere all'estero e dalla Direzione generale delle dogane, ma anche da privati.
In Svizzera l’IPI informa per scritto le aziende incriminate del loro comportamento illecito ricordando loro le disposizioni legali applicabili.
Esempio: un’azienda svizzera vende sacche per la bicicletta fabbricate in Asia che portano l’iscrizione «Azienda X swiss made». In seguito alla notifica scritta dell’IPI l’azienda X rinuncia a utilizzare l’indicazione ingannevole.
All’estero l’Istituto interviene avvalendosi della collaborazione delle ambasciate svizzere. Per loro tramite l’IPI rende attenta l'azienda incriminata sul suo comportamento illecito e informa le associazioni di categoria interessate che decidono le misure che intendono adottare. Nella maggioranza dei casi una volta ricevuta la prima notifica le aziende incriminate rinunciano all’utilizzazione abusiva della croce svizzera o della designazione «Svizzera».
Esempio: un’azienda giapponese vende un latticino prodotto in Giappone il cui imballaggio porta la croce svizzera e la designazione «Swiss Caramel Cafe Latte». In seguito all'intervento dell’ambasciata l'azienda ha rinunciato all'utilizzazione della designazione e della croce svizzera.
In materia di registrazione dei marchi in alcuni paesi l’Istituto/le ambasciate svizzere procedono al monitoraggio delle registrazioni (ad es. in Argentina dove l’ambasciata – per il tramite di un agente locale – sorveglia le nuove registrazioni e contatta l’Istituto in caso di deposito di un marchio problematico). Se un marchio depositato contiene la croce svizzera e/o la designazione «Svizzera» l’Istituto ne informa le associazioni di categoria (per dare loro la possibilità di opporsi alla registrazione) e, nei casi gravi e più urgenti, adotta le prime misure.
13. Perché l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) non adotta misure più severe contro le utilizzazioni abusive?
L’IPI è molto attiva in questo ambito ma non può eccedere le competenze fissate dalla legge (cfr. domanda 12). Pertanto non ha la competenza né di emettere sanzioni nei confronti dei contravvenenti né di intentare azioni giudiziarie in caso di controversia.
Spetta ai privati (persone fisiche o morali) interessati partecipare alla lotta contro l'utilizzazione abusiva della croce svizzera e della designazione «Svizzera» ricorrendo agli strumenti messi a disposizione dalla legge (cfr. domande 10 e domande 11).
D. Aspetti problematici
14. I diversi settori di mercato sono tutti sottoposti alle stesse regole per quanto concerne la provenienza dei prodotti e dei servizi?
No, solo per il settore dell'orologeria la questione è stata disciplinata in maniera specifica con l'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. Tale ordinanza è stata elaborata in seguito ad accesi dibattiti nel settore dell'orologeria scatenati dal fatto che le aziende interessate avevano un'idea molto diversa dei criteri che un orologio considerato svizzero deve rispettare (cfr. domanda 19). Per gli altri settori sono applicabili le regole generali della legge sulla protezione dei marchio (cfr. domanda 15).
15. Le disposizioni generali della legge sulla protezione dei marchi (LPM) sono di facile interpretazione?
Il testo dell’articolo 48 LPM fa riferimento al luogo di fabbircazione. Il termine «fabbricazione» è dunque al centro dell’interpretazione. Purtroppo a livello federale non è mai stata pronunciata alcuna decisione in merito. Lo scarso numero di decisioni disponibili proviene dai tribunali cantonali e, inoltre, riguarda prodotti i cui processi di fabbricazione sono relativamente semplici.
L’interpretazione dell’articolo 48 LPM è dunque effettivamente un argomento delicato, in particolare quando si tratta di prodotti con processi di fabbricazione lunghi e complessi (ad es. prodotti tecnologici). Ci si chiede ad esempio se i costi di ricerca e sviluppo possano essere considerati costi di produzione e/o una fase essenziale del processo di fabbricazione E la risposta a questo interrogativo sarebbe identica per tutti i prodotti o solo per un numero limitato?
Si veda anche la domanda 8.
16. Perché la designazione «Svizzera» e l’emblema svizzero non sono tutelati in modo più sistematico/aggressivo (ad esempio tramite azioni giudiziarie all’estero)?
Il primo limite è posto dall’ordine giuridico: il diritto svizzero non è applicabile all’estero dove va quindi applicato il rispettivo diritto nazionale, eventualmente integrato dai trattati internazionali ratificati dal paese in questione. Succede spesso che il contenuto del diritto nazionale di un paese straniero differisca fondamentalmente dal diritto svizzero in materia. Inoltre, l’interpretazione degli accordi internazionali e la giurisprudenza relativa alla problematica sono spesso poco note o imprecise.
Il secondo limite è posto dai mezzi disponibili: le procedure giudiziarie sono costose, lunghe e il loro esito è incerto. Oggi l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale comunica gli abusi al settore privato, organizzato per categorie (ad es.: Chocosuisse per il cioccolato, Swisscos per i prodotti cosmetici) che decide se intervenire o meno.
E. Aspetti politici e legislativi
17. Sono possibili cambiamenti della legislazione attuale?
La situazione attuale non è più soddisfacente, essenzialmente per i tre motivi seguenti:
- la legislazione in vigore per la protezione degli stemmi pubblici non riflette più le esigenze dell'economia, le aziende produttrici di prodotti svizzeri desiderano, infatti, poter utilizzare la croce svizzera per evidenziare questa provenienza;
- la legislazione in vigore per la protezione degli stemmi pubblici è sempre meno rispettata;
- la legge sulla protezione dei marchi in vigore non definisce abbastanza precisamente i criteri che permettono di stabilire la provenienza svizzera di un prodotto.
Nel marzo 2006 sono stati depositati due postulati: uno dalla Consigliera agli Stati Anita Fetz e l’altro dalla Consigliera nazionale Jasmin Hutter . I due postulati sollevano la problematica e chiedono una migliore protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Il Consiglio federale ha adottato i due postulati in giugno e il 15 novembre 2006 ha pubblicato un rapporto corrispondente teso a stabilire se le leggi in vigore, la loro interpretazione e la loro applicazione sono ancora pertinenti per tutti i settori economici e per determinare le misure per rinforzare la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera (v. domanda 24).
18. La legislazione in vigore (legge e ordinanza sulla protezione dei marchi) basta al Consiglio federale per disciplinare più precisamente le condizioni di utilizzazione della designazione «Svizzera»?
- È vero che l’articolo 50 della legge sulla protezione dei marchi conferisce al Consiglio federale la competenza di precisare le condizioni secondo le quali un’indicazione di provenienza svizzera può essere utilizzata per determinati prodotti o servizi (cfr. domanda 14). La legge chiarisce, tuttavia anche, che il Consiglio federale deve in particolare consultare le associazioni di categoria o le cerchie economiche interessate (cfr. domanda 20).
- Definendo che la provenienza di un prodotto è determinata secondo il luogo di fabbricazione o l’origine delle materie di base e delle componenti usate (art. 48 LPM) la legge stabilisce il quadro generale entro il quale può muoversi il Consiglio federale.
- La legge precisa altresì che il criterio determinante è la percezione dei consumatori svizzeri medi. La giurisprudenza cantonale (San Gallo) si è giustamente espressa sulla percezione dei consumatori in merito ai prodotti tradizionali (penne stilografiche, foulard) e ha decretato che un prodotto può essere considerato «svizzero» a due condizioni (cumulative):
- il processo essenziale di fabbricazione avviene in Svizzera, e
- la quota di lavoro svolto in Svizzera deve rappresentare almeno il 50 % dei costi di produzione totali.
Qualora il Consiglio federale decida di legiferare dovrà definire qual è la percezione dei consumatori dei diversi prodotti e servizi interessati dalle nuove disposizioni.
19. Quali sono le difficoltà poste dall'elaborazione di nuove disposizioni?
- La prima difficoltà è rappresentata dalla definizione della percezione dei consumatori svizzeri medi (cfr. domanda 18). Quali sono, ad esempio, le attese dei consumatori nei confronti di un prodotto cosmetico che presenta la designazione «Swiss made»? Si aspettano che lo sviluppo del prodotto, l’elaborazione delle componenti o il loro trattamento si svolgano in Svizzera? O che tutte queste fasi avvengano entro i confini nazionali?
- La seconda difficoltà è rappresentata dall’assenza di consenso all’interno delle singole categorie come ha mostrato l’esempio dell’ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (cfr. domanda 20). Il Consiglio federale può precisare le condizioni d’utilizzazione di un’indicazione di provenienza unicamente se le cerchie interessate giungono a un accordo sui criteri comuni di utilizzazione.
20. Cosa pensano le cerchie economiche interessate della possibilità di una regolamentazione più precisa?
Un consenso delle cerchie economiche interessate circa i criteri comuni è una condizione essenziale affinché il Consiglio federale possa legiferare (cfr. domanda 18).
Nella realtà i punti di vista spesso divergono notevolmente anche all’interno di uno stesso settore economico (ad es.: quello dei prodotti cosmetici). Infatti, il punto di vista delle grandi aziende a produzione internazionale non corrisponde con quello delle PIM che concentrano l’intera produzione in Svizzera.
21. Le cerchie economiche interessate devono forse temere l’introduzione di norme più severe?
22. Quali conseguenze avrebbe una legge che definisse svizzeri solo i prodotti interamente fabbricati in Svizzera?
23. Non sarebbe più facile creare un logo di provenienza svizzera che le aziende responsabili di prodotti e servizi svizzeri avrebbero il diritto di utilizzare in seguito a una verifica di controllo?
L'abrogazione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri stemmi pubblici consentirebbe di depositare un marchio di garanzia comprendente la croce svizzera (anche per i prodotti). Questa soluzione presuppone tuttavia un investimento molto importante da parte del settore privato per definire le relative condizioni di utilizzazione (elaborazione della normativa). I conflitti in atto dimostrano proprio che non esiste un consenso nel settore privato (alcuni auspicano norme restrittive, altri norme flessibili) e che un marchio di garanzia non avrà necessariamente sostenitori e avversari.
24. Cosa cambierà in futuro?
Il postulato 06.3056 Hutter («Protezione del marchio Svizzera») del 16 marzo 2006 ha incaricato il Consiglio federale di illustrare al Parlamento le possibilità di meglio proteggere il «marchio Svizzera» e, in particolare, di esaminare in che misura vi sia necessità di procedere a revisioni di leggi e ordinanze.
Il postulato 06.3174 Fetz («Tutela del marchio Made in Switzerland») del 24 marzo 2006 ha incaricato il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti (legislativi e di altro genere) volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di origine «Svizzera». Il Consiglio federale ha accolto i due postulati e il 15 novembre 2006 ha pubblicato un rapporto (pdf) in risposta. Nel rapporto il Consiglio federale propone segnatamente di adottare quattro misure per affrontare in modo coerente la problematica della designazione “Svizzera”/della croce svizzera.
Queste quattro misure sono tese a:
- elaborare un progetto di revisione legislativa che integri la modifica/l’abrogazione della legge per la protezione degli stemmi pubblici, la modifica della legge sulla protezione dei marchi e della legge concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa;
- comunicare alle associazioni di categoria la disponibilità del Consiglio federale a elaborare una o più ordinanze che regolino l'utilizzo della designazione «Svizzera» per uno o più settori economici specifici; spetterà, tuttavia, a queste ultime lanciare il dibattito e giungere a un accordo riguardo ai criteri comuni o perlomeno alla definizione di un denominatore comune chiaro concernente il contenuto di tali criteri;
- adottare le misure tese a rafforzare la protezione della designazione «Svizzera»/della croce svizzera entro i confini nazionali;
- adottare le misure tese a rafforzare la protezione della designazione «Svizzera»/della croce svizzera all’estero.
Il progetto di revisione legislativa Swissness del 18 novembre 2009 concretizza queste quattro misure.