Invenzioni biotecnologiche

Le invenzioni biotecnologiche riguardano il materiale biologico, ossia materiale che contiene informazioni genetiche, può essere riprodotto e denota un'elevata complessità. Nell'ambito di una sostanziale revisione, nel 2008 la Svizzera ha adeguato la legge sui brevetti alle disposizioni della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

 

Un'invenzione biotecnologica può essere brevettata se soddisfa le condizioni generali di brevettabilità. In altri termini, deve trattarsi di un'invenzione (non di una semplice scoperta) nuova, originale e utilizzabile industrialmente.

La legge sui brevetti riveduta non garantisce soltanto una protezione efficace e adeguata delle invenzioni biotecnologiche, ma definisce anche i limiti etici della brevettabilità: il corpo umano, compreso lo stadio embrionale, non è ad esempio brevettabile. Lo stesso vale per le invenzioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (p.es. una procedura di clonazione umana).
 

La legge sui brevetti disciplina le eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto. A prescindere dal consenso del titolare del brevetto, sono ad esempio ammessi:

 

  • la ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione (privilegio della ricerca);
  • il libero accesso a materiale fitogenetico a fini di ricerca e allevamento (privilegio dell'allevatore);
  • il libero utilizzo a scopo didattico dell'invenzione brevettata;
  • la riproduzione del raccolto da parte dell'agricoltore nella propria azienda (privilegio dell'agricoltore).


Le nuove regole garantiscono un equilibrio adeguato nell'ambito delle biotecnologie tra gli interessi del titolare del brevetto e quelli della comunità.

 

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