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Televisione digitale: codifica di programmi televisivi
Introduzione
Da qualche tempo diverse emittenti private estere, i cui programmi sono diffusi in Svizzera tramite reti via cavo, convertitori o reti IP, trasmettono i propri segnali non solo in qualità SD, ma sempre più spesso anche in qualità HD. I segnali HD delle emittenti private sono tuttavia codificati, a differenza di quelli SD. In virtù di questa codifica, la diffusione di segnali HD da parte dei gestori di impianti di ritrasmissione può essere soggetta a condizioni che possono interessare anche la fruizione dei programmi d'emissione da parte delle persone abbonate a tali impianti. Questa situazione ha spinto l'OPT a svolgere un accertamento per verificare se, ed eventualmente in quale misura, attraverso la codifica dei propri segnali HD le emittenti private influiscono sulle eccezioni alla protezione riguardanti la ridiffusione di programmi d'emissione e la loro utilizzazione nella cerchia privata.
L'accertamento si è svolto in diverse tappe, nell'ambito delle quali si è tenuto conto dei diversi orientamenti delle eccezioni alla protezione interessate dalla codifica. In particolare, occorreva determinare in quale misura la codifica e i contratti su di essa fondati hanno un influsso sulle utilizzazioni soggette alla gestione collettiva e quindi regolamentate sul piano tariffale. Una controversia giuridica concernente la portata dell'eccezione alla protezione dell'uso privato che, in base alla tariffa comune 12, consente agli offerenti di servizi di mettere a disposizione dei propri clienti spazio di memoria per la registrazione di programmi d'emissione evidenzia la rilevanza della questione. La codifica dei segnali dei programmi HD è stata inoltre contestata dal profilo della neutralità tecnologica della legge sul diritto d'autore.
Effetti della codifica sull'articolo 22 LDA
L'articolo 22 LDA sancisce un'eccezione alla protezione che, a determinate condizioni, assoggetta l'esercizio del diritto di ritrasmissione alla gestione collettiva. Nei confronti di gestori di reti via cavo e di organismi simili che ritrasmettono programmi simultaneamente e senza modifiche, questo diritto può essere fatto valere soltanto da società di gestione autorizzate e in base a una tariffa approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF). Rientrano in questa regolamentazione anche i programmi delle emittenti private tedesche ricevibili in Svizzera tramite segnali SD1. Questi sono dunque considerati anche nelle tariffe comuni 1, 2a e 2b che disciplinano in maniera esaustiva la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici tramite reti via cavo, convertitori o reti IP. I gestori di tali impianti si sono pertanto rifiutati di stipulare un contratto supplementare con le emittenti private per la diffusione dei programmi in qualità HD2. Hanno ritenuto che la codifica dei segnali HD costituisse una limitazione non autorizzata della possibilità di diffondere programmi d'emissione in virtù dell'eccezione alla protezione dell'articolo 22 capoverso 1 LDA e delle tariffe basate sulla stessa.
In una prima presa di posizione, l'OPT ha stabilito che nelle condizioni attuali la codifica dei segnali HD da parte delle emittenti private non comporta una limitazione della regolamentazione adottata dal legislatore attraverso l'eccezione alla protezione dell'articolo 22 LDA per la diffusione di programmi d'emissione da parte di reti via cavo. I gestori di tali impianti potrebbero infatti continuare a diffondere i programmi delle emittenti private impiegando i segnali SD non codificati. Ulteriori accertamenti hanno confermato che la codifica dei segnali HD non costituisce una limitazione dell'esercizio del diritto di ritrasmissione regolamentato sul piano giuridico e tariffale né quantitativamente né qualitativamente.
Potrebbe tuttavia essere considerato una limitazione qualitativa il fatto che siano messi a disposizione dei gestori di reti via cavo in forma non codificata soltanto i segnali SD. Occorre però osservare che né dall'eccezione alla protezione dell'articolo 22 capoverso 1 LDA né dalle tariffe relative alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici può essere derivato un diritto di diffondere programmi d'emissione in qualità HD. Un tale diritto non risulta neppure dal principio della neutralità tecnologica secondo cui la tecnologia impiegata non è rilevante nell'ambito della valutazione di un'utilizzazione3. Per l'applicazione dell'articolo 22 capoverso 1 LDA è determinante se un programma televisivo o radiofonico è ricevibile in Svizzera, mentre non è rilevante quale tecnologia (segnale SD o HD) è impiegata. Se anche i segnali HD fossero emessi in forma non codificata, in virtù del principio della neutralità tecnologica sarebbero soggetti alla stessa regolamentazione.
Gli organismi di diffusione fanno uso di tecnologie diverse e sono liberi di codificare i loro programmi per proteggerli dagli impieghi non autorizzati o per offrirli nell'ambito della televisione per abbonamento4. Giusta l'articolo 22 capoverso 3 LDA i programmi d'emissione codificati che non sono ricevibili liberamente in Svizzera non rientrano nella regolamentazione d'eccezione sancita al capoverso 1 del medesimo articolo. Di conseguenza, la codifica fa sì che i programmi in qualità HD delle emittenti private esulino dal campo di applicazione dell'articolo 22 capoverso 1 LDA. Parallelamente continuano a essere applicate le tariffe di ritrasmissione per i programmi tuttora diffusi in forma non codificata e dunque ricevibili dalle economie domestiche private. La codifica dei segnali HD non limita pertanto la regolamentazione d'eccezione per la ritrasmissione simultanea e senza modifiche di programmi d'emissione ricevibili in Svizzera prevista all'articolo 22 capoverso 1 LDA.
Nel frattempo sembrerebbe che le emittenti private abbiano raggiunto un'intesa con i gestori di reti via cavo per la diffusione dei programmi d'emissione in qualità HD. In virtù della disposizione penale dell'articolo 70 LDA (Esercizio illecito di diritti) si potrebbe eventualmente verificare se con questo contratto le emittenti private fanno valere diritti di ritrasmissione già remunerati dagli offerenti di servizi tramite le tariffe di ritrasmissione. Ai sensi dell'articolo 73 LDA in materia la competenza non è del l'OPT bensì dell'IPI.
Effetti della codifica sull'articolo 19 LDA5
Il sistema di codifica collegato ai segnali HD è costituito da diverse componenti. È un sistema dinamico che permette di controllare sia l'accesso al segnale sia l'utilizzazione dei programmi d'emissione da parte del consumatore finale. Se i gestori di reti via cavo diffondono i programmi delle emittenti private in qualità HD codificata, la registrazione delle emissioni da parte degli abbonati alla rete via cavo è limitata a un sistema chiuso di dispositivi di ricezione e di supporti dati impostati in maniera uniforme. Il sistema di codifica impedisce inoltre di saltare le interruzioni pubblicitarie durante la visione delle registrazioni (il cosiddetto divieto dell'"ad-skipping").
Se la codifica impedisce di tornare indietro e avanzare durante la visione delle registrazioni e quindi l'"ad-skipping", non è predisposta per vietare impieghi non autorizzati di emissioni o di altri contenuti di programmi protetti dal diritto d'autore. È piuttosto tesa a impedire il salto della pubblicità per proteggere il modello commerciale delle emittenti private dipendente dalle entrate pubblicitarie. Per quanto concerne l'"ad-skipping", la codifica non rientra pertanto né nel divieto di elusione sancito all'articolo 39a LDA né nel controllo da parte dell'OPT limitato ai PT protetti contro l'elusione (cfr. art. 39b cpv. 1 lett. a LDA). Secondo i criteri di valutazione dell'OPT, nella misura in cui nella registrazione di emissioni impedisce soltanto di saltare la pubblicità contenuta nelle stesse, un PT non è da considerarsi una limitazione dell'eccezione alla protezione dell'uso privato che l'abbonato alla rete via cavo può invocare nella fruizione di emissioni.
Il sistema di codifica contiene però anche una protezione anticopia. Questo implica che l'abbonato alla rete via cavo può fruire dei programmi ridiffusi in qualità HD soltanto in un sistema chiuso di apparecchi di registrazione. I dispositivi anticopia utilizzati dagli organismi di diffusione per proteggere i contenuti di programmi rilevanti dal profilo del diritto d'autore contro impieghi non autorizzati6 sono soggetti al divieto di elusione previsto all'articolo 39a LDA. Giusta l'articolo 39b LDA devono inoltre essere controllati i loro effetti sulle eccezioni alla protezione. Nel presente caso, pur bloccando determinate tecnologie di registrazione, la protezione anticopia permette agli abbonati alla rete via cavo di registrare emissioni per la visione in differita. In queste circostanze la protezione anticopia legata al sistema di codifica delle emittenti private non costituisce una limitazione abusiva dell'eccezione alla protezione dell'uso privato a cui l'abbonato alla rete via cavo può appellarsi.
Nell'ambito della televisione via cavo sono soprattutto gli offerenti di servizi a mettere a disposizione dei propri abbonati l'infrastruttura tecnica per la registrazione di emissioni o di interi programmi d'emissione in combinazione con la trasmissione di programmi televisivi conformemente all'articolo 19 capoverso 2 LDA. Quest'ultimo consente, a determinate condizioniTelevisione digitale: codifica di programmi televisivi7, l'intervento di terzi nella riproduzione per uso privato. In contropartita gli offerenti di servizi versano comunque ai titolari dei diritti un compenso8 fatto valere in virtù della tariffa comune 12 (Compenso per la cessione d'uso di set top box con memoria e vPVR9) e strutturato in funzione dell'intensità di utilizzazione delle offerte (registrazioni correlate a opere o a programmi).
Secondo gli accertamenti dell'OPT la protezione anticopia delle emittenti private non ostacola l'usuale cessione d'uso di supporti di memoria per la registrazione di contenuti protetti di programmi televisivi nel campo della televisione via cavo. Di conseguenza tale protezione è ammessa anche in relazione ai gestori di reti via cavo che permettono ai loro clienti la ricezione di emissioni in differita nell'ambito dell'eccezione alla protezione dell'uso privato e versano il compenso tariffale previsto a tale scopo.
La domanda chiave per la valutazione degli effetti della protezione anticopia, ovvero se la cessione d'uso di supporti di memoria per la registrazione di emissioni televisive praticata dagli offerenti di servizi rientri nell'eccezione alla protezione dell'uso privato, è stata a lungo contesa. Nella decisione del 17 dicembre 2012 sull'approvazione della tariffa comune 12 la CAF vi ha risposto affermativamente10, tuttavia la decisione è stata impugnata. Con decisione del 27 giugno 2014 il Tribunale amministrativo federale ha indirettamente confermato il parere giuridico della CAF non entrando in materia sul ricorso contro la decisione di approvazione, la quale è successivamente cresciuta in giudicato.
Sintesi dei risultati dello studio
Lo studio si proponeva di analizzare la prassi di codifica dei segnali HD adottata dalle emittenti private per metterli a disposizione dei gestori di reti via cavo e di istituzioni simili per la ridiffusione ai loro abbonati, tra l'altro con la condizione del mantenimento della protezione anticopia. Dagli accertamenti articolati in più fasi è emerso che, nella misura in cui interessa i PT ai sensi dell'articolo 39a LDA e per quanto riguarda i suoi effetti sulle eccezioni alla protezione, tale prassi è ammessa.
L'eccezione alla protezione dell'articolo 22 capoverso 1 LDA assoggetta il diritto per la ritrasmissione simultanea e senza modifiche di programmi d'emissione ricevibili in Svizzera all'obbligo della gestione collettiva. Ciò significa che gli offerenti di servizi possono proporre tali programmi ai propri clienti applicando le rispettive tariffe. Queste ultime comprendono anche i programmi delle emittenti private, purché siano trasmessi tramite segnali SD non codificati e siano dunque ricevibili in Svizzera. Gli organismi di diffusione sono tuttavia liberi di codificare i propri programmi in modo tale da rendere non applicabile la regolamentazione d'eccezione riguardante il diritto di ritrasmissione (cfr. art. 22 cpv. 3 LDA). La codifica dei programmi trasmessi in qualità HD non costituisce pertanto un PT attraverso cui le emittenti private violerebbero il campo d'applicazione dell'eccezione alla protezione dell'articolo 22 capoverso 1 LDA e le rispettive tariffe.
Al sistema di codifica delle emittenti private è collegato un dispositivo di protezione anticopia impiegato nella ridiffusione dei programmi in qualità HD. Sono stati esaminati gli effetti di tale protezione anticopia sull'eccezione alla protezione dell'uso privato. Dall'analisi è risultato che, sebbene blocchi determinate tecnologie di registrazione, essa lascia un margine di manovra sufficiente per la registrazione di contenuti di programmi protetti ai fini della ricezione di emissioni in differita. La protezione anticopia non impedisce neppure agli offerenti di servizi di mettere a disposizione dei propri clienti l'infrastruttura necessaria ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LDA. Su questo sfondo non vi è nulla da obiettare alla protezione anticopia utilizzata dalle emittenti private per proteggere da impieghi non autorizzati i contenuti dei loro programmi diffusi in qualità HD. Non può del resto essere definita abusiva solo perché pone determinati limiti all'utilizzazione per uso privato consentita dall'articolo 19 LDA11.
1 SD(TV) è l'abbreviazione di «Standard Definition TV» e indica un livello qualitativo dell'immagine simile a quello degli standard televisivi analogici.
2 HD(TV) è l'abbreviazione di «High Definition TV» e indica la televisione ad alta definizione, caratterizzata da una qualità dell'immagine superiore.
3 Cfr. DTF 140 II 616, consid. 3.4.1; Barrelet / Egloff, Urheberrecht, 3a edizione, art. 10, n. 7a.
4 Le emittenti private finanziate attraverso la pubblicità temono una diffusione incontrollata dei propri programmi tramite Internet e con una soppressione concomitante della pubblicità la fine delle emissioni più costose (cfr. articolo in tedesco della rivista Spiegel Online «Insider packen aus: Warum verschlüsseln die Privatsender?»).
5 L'art. 19 LDA disciplina la restrizione dell'uso privato.
6 In determinati casi vi sono addirittura obbligati in virtù di accordi di licenza siglati con l'industria cinematografica.
7 Cfr. art. 19 cpv. 3 LDA.
8 Cfr. art. 20 cpv. 2 LDA.
9 Virtual Personal Video Recorder.
10 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la CAF deve esaminare in via preliminare le questioni giuridiche sollevate nell'ambito della procedura di approvazione delle tariffe.
11 Secondo la prassi dell'OPT, un PT destinato alla protezione contro la pirateria non costituisce una limitazione abusiva dell'uso privato se la registrazione di emissioni è limitata a determinate tecnologie (cfr. Rapporto d'attività dell'OPT 2008 – 2011, n. 3.4).