Portale professionisti PI
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MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
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- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Quali diritti di gestione hanno gli autori sulle proprie opere?
L’autore di un’opera ha il diritto di stabilire se, come e quando essa può essere utilizzata. Egli ha in particolare i diritti seguenti.
- Diritto di riproduzione: riprodurre l’opera mediante un procedimento qualsiasi (allestimento di altri esemplari), in forma identica o modificata.
- Diritto di diffusione: offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera.
- Diritto di rendere accessibile: pubblicare l’opera su una rete di comunicazione come Internet per renderla accessibile al pubblico in modo che esso possa ad esempio scaricarla.
- Diritto di rappresentazione e di esecuzione: recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove.
- Diritto di elaborazione: decidere se, quando e in qual modo l’opera possa essere modificata e utilizzata per la creazione di un’altra opera (p. es. una traduzione).