Portale professionisti PI
Benvenuti sul portale dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Da qui si accede direttamente ai vari strumenti d'aiuto disponibili.
Quicklink
MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
- TMview
- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Esame relativo al contenuto - l'esame del contenuto dei documenti di deposito
Nel quadro dell'esame relativo al contenuto gli esperti in brevetti dell’IPI verificano il contenuto tecnico della domanda di brevetto e la conformità dell'invenzione e degli atti tecnici con le disposizioni legali. La novità e l’attività inventiva non sono considerate. In genere l’esame relativo al contenuto viene eseguito al più tardi tre anni dopo il deposito della domanda.
L'esame del contenuto consente di accertare se l'invenzione soddisfi le condizioni legali. In particolare:
- carattere tecnico («tecnicità») - l'invenzione risolve un problema con la tecnica?
- motivi di esclusione - esistono disposizioni legali che escludono l'invenzione dalla protezione brevettuale?
- divulgazione - l'invenzione è presentata in modo tale da essere compresa da un esperto del ramo?
- chiarezza - l'estensione della protezione rivendicata è definita in modo univoco?
- unità - le rivendicazioni sono legate da un unico concetto inventivo?
- estensione - le modifiche vanno oltre il contenuto degli atti tecnici originali?
- forma - gli atti tecnici soddisfano i requisiti formali?
Più o meno tre anni dopo il deposito della domanda di brevetto il depositante è invitato a presentare la richiesta d'esame relativo al contenuto. In vista di una eventuale revisione della legge sui brevetti questi tempi verranno gradualmente ridotti a due anni.
La tassa d'esame diventa esigibile. A questo punto, i richiedenti possono presentare gli atti tecnici modificati affinché siano esaminati. Gli atti tecnici vengono, ad esempio, modificati nei casi in cui si rende necessario limitare l'estensione della protezione in funzione dell'esito di una ricerca.
Se durante l'esame relativo al contenuto emergono irregolarità nella versione più recente degli atti tecnici, di norma viene formulata una notifica tecnica.
L'IPI informa il depositante della conclusione dell'esame non appena ritiene che siano soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio di un brevetto svizzero. Se invece tali requisiti non sono soddisfatti, la domanda è nuovamente inviata al depositante per la correzione dei difetti. Se le irregolarità accertate paiono di natura irrimediabile o se il depositante si rifiuta di porvi rimedio, l'IPI può minacciare di rigettare la domanda.
L'esame accelerato può essere richiesto in qualsiasi momento.