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Modifica degli atti tecnici
Durante la procedura d'esame può succedere che si renda necessaria una modifica degli atti tecnici. Come bisogna procedere?
Modifiche di una certa portata possono implicare la riscrittura di intere pagine o addirittura di tutto il testo. Se una modifica va oltre il contenuto originale la domanda può essere respinta. Si consiglia pertanto di modificare gli atti unicamente se è possibile dimostrare che
- l’oggetto della nuova definizione era già contenuto negli atti depositati in origine oppure
- che gli elementi aggiunti erano già noti al momento della domanda, ossia appartenevano allo stato della tecnica documentato.
Sono dunque ammesse unicamente le modifiche finalizzate a precisare l'oggetto dell'invenzione o a limitare l'estensione della protezione in funzione della descrizione. Non sono invece ammesse le modifiche tese a completare o sviluppare un'invenzione. Ciò richiederebbe una nuova domanda di brevetto.
Al momento dell'invio, gli atti tecnici modificati devono essere completi (testo e disegni), vanno accompagnati da una richiesta di modifica firmata e devono includere il numero della domanda di brevetto. Inoltre deve essere allegata una copia che indichi le modifiche apportate.