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DESIGNS
Altri obiettivi del disegno
Oltre alle misure di lotta alla pirateria e alle novità legate alla digitalizzazione, il disegno prevede altri provvedimenti a beneficio delle diverse cerchie interessate.
Proroga della durata di protezione per i diritti affini
La durata di protezione per i diritti affini, per esempio i diritti dei cantanti, degli attori o dei produttori di CD, viene portata da 50 a 70 anni.
In questo modo gli operatori della cultura potranno beneficiare più a lungo dei frutti della loro attività, come nel caso della vendita di un album, e la legislazione svizzera sarà armonizzata a quella europea. Nell’UE, per quanto riguarda l’ambito musicale, la durata di protezione è infatti già di 70 anni. Ora, affinché musicisti e attori siano trattati parimenti, si intende estendere la durata di protezione anche nell’ambito audiovisivo.
Semplificazione e snellimento della procedura d’approvazione delle tariffe
Dove la legge sul diritto d'autore prevede la gestione collettiva obbligatoria, le società di gestione e le principali associazioni di utenti concordano le tariffe per l’utilizzazione delle opere e delle prestazioni protette. La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF) esamina poi l'adeguatezza delle convenzioni stipulate. La decisione della CAF può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e il dossier può in taluni casi giungere dinanzi al Tribunale federale (TF).
Visto il veloce evolvere della tecnologia, le tariffe delle società di gestione non sono generalmente valide per più di due anni. Non è quindi raro che la CAF si trovi a dover fissare le nuove tariffe con procedure di ricorso ancora pendenti dinanzi al TAF. A questa situazione si intende ora porre rimedio snellendo la procedura di ricorso dinanzi al TAF come illustrato di seguito:
- il ricorso contro la decisione della CAF viene privato per legge dell’effetto sospensivo. Ciò significa che una tariffa rimane valida nonostante l’impugnazione. Le utilizzazioni sono ammesse in conformità con le condizioni della suddetta tariffa. Vengono così meno lacune in termini di compensi e i rischi di insolvenza. Ciò non comporta alcuno svantaggio per gli intermediari: nel caso in cui un ricorso venga accolto dopo l’approvazione della nuova tariffa da parte della CAF, gli importi pagati in eccesso verranno restituiti; nel caso in cui dovesse essere confermata una tariffa contestata in un primo momento, invece, gli intermediari, avendo già pagato una prima tariffa, non dovranno versare una differenza di ingente entità;
- nell’ambito delle procedure dinanzi al TAF non sarà più possibile trasmettere in un secondo momento motivazioni complementari;
- non sarà più possibile prorogare il termine di 30 giorni per le consultazioni;
- i contatti tra le parti dovranno ora limitarsi a uno scambio di scritti.
La CAF sarà inoltre autorizzata a ordinare l’audizione di testimoni. Con un più approfondito accertamento dei fatti dinanzi alla CAF è possibile scongiurare in molti casi che nuove questioni di fatto emergano soltanto dinanzi al TAF. In questo modo si intende accelerare la procedura d'approvazione delle tariffe nel suo insieme.
Due nuovi trattati internazionali
Nell’ambito della revisione è prevista anche la ratifica di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Trattato di Pechino
Il Trattato di Pechino intende porre rimedio alla disparità di trattamento esistente a livello internazionale secondo cui, diversamente dagli attori, i musicisti possono già difendersi da utilizzazioni non autorizzate.
Dal momento che il diritto d'autore svizzero prevede già oggi la stessa protezione per musicisti e attori e che la ratifica del Trattato di Pechino non fa quindi altro che introdurre tale protezione negli altri Stati membri, non si rende necessaria alcuna modifica della legislazione nazionale. La ratifica di questo trattato da parte della Svizzera è tuttavia un segnale importante del suo impegno per una parità di trattamento tra musicisti e attori a livello internazionale.
Trattato di Marrakech
Il Trattato di Marrakech intende migliorare l’accesso alle opere per le persone con disabilità visive, rendendo possibile la produzione e lo scambio transfrontaliero di esemplari d’opera in un formato per queste accessibile.
La disposizione contenuta nella legge svizzera sul diritto d’autore in materia di accesso agevolato alle opere per persone con disabilità visive è già per lo più conforme a quanto previsto dal trattato. Una modifica legislativa si rende tuttavia necessaria. Infatti, il diritto vigente ammette soltanto l’importazione di esemplari d’opera distribuiti nel Paese d’origine dall’autore stesso o con il suo consenso e non di quelli prodotti in uno Stato contraente sulla base di una restrizione del diritto d'autore. Affinché tale pratica sia invece possibile in futuro, viene ora esteso il campo d'applicazione della regolamentazione.
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