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Revisione parziale del diritto d’autore al 1° luglio 2008
Informazioni aggiornate su diritto d'autore.
Non si garantisce l'attualità dei link esterni negli archivi.
Diritto on demand anche per interpreti, produttori e organismi di diffusione
Per diritto on demand si intende il diritto di rendere pubblica un’opera su una rete di comunicazione (ad esempio su Internet). In precedenza tale diritto era conferito unicamente agli autori, mentre ora è stato esteso agli artisti interpreti, ai produttori e agli organismi di diffusione. Esso permette ai titolari di diritti di tutelarsi contro l’offerta illegale in rete delle loro prestazioni immateriali.
La violazione del diritto on demand è punibile con una pena privativa della libertà fino a cinque anni e una pena pecuniaria fino a 1'080’000 franchi.
Migliore protezione degli artisti interpreti
Le rappresentazioni di folclore sono ora protette anche se non si tratta di opere ai sensi del diritto d’autore (ad es. il lancio della bandiera).
La protezione della personalità degli artisti interpreti è ora simile a quella degli autori. Essi hanno ormai il diritto di essere denominati interpreti.
Spesso più artisti partecipano a una rappresentazione (ad es. gli attori di un film). Finora, in caso di controversia, gli artisti interpreti dovevano unirsi per sporgere denuncia. Ciò, in pratica, impediva l’attuazione del diritto. Una regolamentazione pratica pone rimedio a tale situazione.
Misure tecniche e informazioni sui diritti
Misure tecniche e informazioni sui diritti ora protette
Le misure tecniche sono dispositivi volti a evitare che gli utenti accedano illegalmente a contenuti digitali o che li riproducano senza autorizzazione (ad es. blocco delle riproduzioni di CD audio). Tali misure tecniche sono ora protette. Chi le elude o contribuisce a eluderle a fini diversi da quello di un'utilizzazione autorizzata, ad esempio vendendo software ideato per eludere i dispositivi di protezione, si rende perseguibile.
Le informazioni sui diritti sono indicazioni elettroniche relative al titolare dei diritti e alle utilizzazioni permesse. Anch’esse sono protette e non possono essere né rimosse né modificate.
Osservazione delle misure tecniche
Lo scopo delle misure tecniche è di evitare le utilizzazioni vietate. Contemporaneamente, tuttavia, potrebbero ostacolare anche utilizzi permessi. L’impiego di misure tecniche deve pertanto essere tenuto sotto osservazione. L’osservatorio istituito a tale scopo persegue due obiettivi:
- osservare le ripercussioni dell’impiego di misure tecniche sulle limitazioni del diritto d’autore, vale a dire sulle utilizzazioni permesse agli utenti quali ad esempio quelle di un’opera a scopi didattici;
- promuovere soluzioni di collaborazione tra le cerchie di consumatori e di utenti e chi applica le misure tecniche.
Uso privato di opere
Chi scarica offerte elettroniche, ad esempio una rivista specialistica disponibile online, di regola crea una copia ad uso privato. Al di fuori dell’uso privato, la creazione di copie è tuttavia permessa soltanto limitatamente. Il nuovo capoverso 3bis dell’articolo 19 della legge sul diritto d’autore rende possibile l’utilizzo di offerte elettroniche anche da parte di scuole, imprese, amministrazioni pubbliche, biblioteche, ecc. senza che vi sia un conflitto con le condizioni relative all’uso privato.
Le copie eseguite ad uso privato sono tuttavia ammesse solo dietro pagamento di un indennizzo adeguato (ad es. compenso per i supporti vergini). La nuova regolamentazione fa sì che i consumatori che usufruiscono di offerte di e-commerce non debbano pagare due o più volte ingiustamente.
Nuove limitazioni del diritto d’autore
La legge sul diritto d’autore consente, nell’interesse pubblico, tutta una serie di utilizzazioni di opere protette (ad es. l’utilizzo di contenuti da parte di persone disabili o nelle scuole e nelle imprese) oppure stabilisce che determinati diritti siano sfruttati da società di gestione collettiva. Tali utilizzazioni permesse, risp. l’obbligo alla gestione collettiva, sono detti anche limitazioni del diritto d’autore.
Nella revisione parziale sono state rielaborate le regolamentazioni sulle limitazioni e pertanto sono stati adeguati gli sviluppi tecnici:
- Gli organismi di diffusione svolgono un importante ruolo in qualità di mediatori di opere. Con la revisione parziale potranno rendere disponibili su Internet i propri archivi e le emissioni attuali nell’interesse pubblico all’accesso alla cultura. I diritti importanti di cui necessitano a tale scopo soggiacciono ora alla gestione collettiva. Dunque gli organismi di diffusione non devono più trattare singolarmente con tutti i titolari dei diritti, ciò che contribuisce a ridurre i costi, e possono pubblicare i programmi diffusi anche se i titolari dei diritti sono ignoti o irreperibili.
- Anche gli archivi accessibili al pubblico quali musei e biblioteche concorrono notevolmente alla mediazione della cultura. Per l’utilizzazione possono anch’essi rivolgersi alle società di gestione collettiva se i titolari dei diritti sono ignoti o irreperibili. Inoltre, la conservabilità limitata dei supporti digitali rispetto a quella dei supporti tradizionali (ad es. i libri) impone una nuova regolamentazione della copia d’archivio. Ora, ad esempio, gli archivi non possono più allestire solo una copia, ma sono tenuti a farne tutte le copie necessarie alla conservazione del patrimonio archivistico e adempiono quindi più efficacemente al loro mandato di preservazione della cultura.
- Il diritto d’autore permette le riproduzioni di opere protette soltanto con il consenso del titolare dei diritti. In ambito digitale quest’approccio non era più adatto, in quanto vengono generate numerose riproduzioni che non hanno più alcun significato a sé stante. Ora tali riproduzioni sono lecite. Per i provider di servizi Internet ciò comporta anche un rischio di responsabilità notevolmente ridotto, garantendo così un contesto comunicativo funzionante. Questa limitazione è considerata tanto importante da essere prescritta obbligatoriamente nella direttiva UE “Diritto d’autore nella società dell’informazione”.
- Le persone disabili sono avvertite quando le opere sono offerte in una forma a loro accessibile (ad es. audiolibri per i non vedenti). Purtroppo nella prassi le richieste ai titolari dei diritti di poter produrre esemplari delle loro opere in una forma accessibile ai disabili sono spesso rimaste senza risposta. La legge permette ormai, dietro indennizzo dei titolari dei diritti, di creare esemplari di opere specifici per disabili.
Cronologia
Lavori preliminari per la revisione parziale della LDA in vista della ratifica dei trattati internet dell'OMPI
Con la sua mozione 97.3008 "Protezione del diritto d'autore e nuove tecnologie della comunicazione", la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT - CS) ha incaricato il Consiglio federale di migliorare la tutela delle opere e delle prestazioni quando queste vengono utilizzate in Internet. Occorre pertanto che la legge sul diritto d'autore (LDA) sia sottoposta a revisione. Si tratta, inoltre, di tenere conto dell'evoluzione internazionale nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini poiché l'armonizzazione della protezione assume una rilevanza particolare nel quadro della società dell'informazione.
Nell'estate 2000, l'Istituto ha inviato per consultazione informale presso gli ambienti direttamente interessati, un avamprogetto di revisione parziale della legge. I risultati di questa consultazione sono stati esaminati, quindi riassunti e resi noti tramite una circolare pubblicata il 4 aprile 2001.
L'11 febbraio 2002, rappresentanti dell'Istituto e delle organizzazioni direttamente interessate si sono riuniti per discutere del proseguimento dei lavori. In base alle conclusioni di questa riunione, l'Istituto continuerà i lavori preliminari a livello amministrativo, di concerto con gli ambienti direttamente interessati, con l'intento di raggiungere due scopi paralleli: da un lato l'attuazione dei due trattati dell'OMPI (WIPO) e dall'altro l'integrazione, nell'avamprogetto di revisione della legge, dei temi avanzati negli interventi parlamentari. Diversi gruppi di lavoro si sono occupati della questione dal giugno 2002 al settembre 2003. L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale illustra l'esito dei lavori in un rapporto riassuntivo.
Per ulteriori informazioni in merito alla lavori preliminari per la revisione della LDA, potete consultare:
- Il rapporto conclusivo dell'Istituto sulle attività dei gruppi di lavoro del 30 settembre 2003 (in tedesco, pdf 143 KB o francese, pdf 126 KB)
- La circolare dell'Istituto del 4 marzo 2002 (proseguimento dei lavori, in tedesco, pdf 10 KB)
- La circolare dell'Istituto del 4 aprile 2001 (valutazione dell'esito della consultazione informale, in tedesco, pdf 9 KB)
- Il riassunto dei risultati della consultazione informale (in tedesco, pdf 40 KB)
- La circolare dell'Istituto del 14 luglio 2000 (avvio della consultazione informale, in tedesco, pdf 11 KB)
- Avamprogetto di revisione della LDA elaborato dall'Istituto (tedesco, pdf 30 KB)
- Commenti relativi all'avamprogetto (in tedesco, pdf 76 KB)
Entrano in vigore le modifiche della Legge e dell'Ordinanza sul diritto d'autore
Il 1° luglio 2008 entrano in vigore le modifiche della legge sul diritto d'autore (RU 2008 2421 (pdf 471 KB) e 2497 (pdf 481 KB)) e gli adeguamenti della relativa Ordinanza. Si veda il comunicato stampa (pdf 25 KB). Sulla scorta dell'esito dell'indagine conoscitiva relativa all' Ordinanza sul diritto d'autore presso le cerchie interessate, il Consiglio federale ha deciso di affidare l'osservatorio dei provvedimenti tecnici a un osservatore indipendente appoggiato da un Segretariato che si troverà presso l'Istituto. Dall'indagine è emerso che benché la maggioranza sia favorevole all'insediamento dell'osservatorio presso l'Istituto, questo non deve per forza assumerne la direzione. La nomina di un osservatore esperto a capo dell'osservatorio garantisce a quest'ultimo una certa indipendenza, sicuramente auspicabile visto il suo ruolo di mediatore tra chi applica i provvedimenti tecnici e chi fa uso dei diritti d'autore.
- Adeguamenti dell'Ordinanza sul diritto d'autore (pdf 465 KB)
Adeguamento dell'ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini
L'entrata in vigore del decreto federale che approva due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d’autore è prevista per il 1° luglio 2008. Tale revisione parziale richiede un adeguamento dell'ordinanza sul diritto d'autore. In merito, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha organizzato un'udienza il cui termine è scaduto il 31 gennaio 2008 (Risultato dell'udienza in tedesco e francese, rapporte dell'udienza, pdf 38 KB).
Documenti scaricabili:
Consultazioni parlamentari sul messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006
Stato delle consultazioni parlamentari relative alla revisione della legge sul diritto d’autore: Atti parlamentari.
Venerdì 5 ottobre 2007 le Camere federali si sono espresse definitivamente sui 24 oggetti trattati durante la sessione autunnale, l'ultima della legislatura. Il Parlamento ha adottato il decreto federale concernente l'approvazione di due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale con 194 voti contro 2, senza astensioni (Consiglio nazionale) e con 43 voti senza opposizione né astensioni (Consiglio degli Stati), e la modifica della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini con 191 voti contro 5 senza astensioni (Consiglio nazionale) e con 43 voti senza opposizioni né astensioni (Consiglio degli Stati).
- Decreto federale che approva due trattati dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d’autore (pdf 36 KB)
- Modifica della legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (pdf 28 KB)
Si è conclusa la revisione parziale relativa all'adeguamento della legge sul diritto d'autore alla tecnologia digitale. Il 27 settembre 2007 il Consiglio degli Stati ha dato seguito alle proposte presentate dalla sua Commissione giuridica ed ha approvato le modifiche decise dal Consiglio nazionale. Sono così stati risolti i pochi punti di disaccordo emersi dalla consultazione parlamentare. La proposta 2 è rimasta praticamente invariata, benché affrontando la regolamentazione della protezione delle misure tecnologiche come i dispositivi di blocco dell'accesso o della riproduzione avrebbe potuto dare adito a dibattiti più accesi. Il Parlamento ha invece completato la proposta 1, che dà alla moderna società dell'informazione nuove misure di protezione, aggiungendo nuove limitazioni.
In occasione della sua seduta del 24 settembre 2007 il Consiglio nazionale ha proseguito la deliberazione di dettaglio sul disegno scegliendo di non discostarsi dalla linea adottata. Non sono state accolte né le richieste degli ambienti dei consumatori che miravano a una riduzione della protezione delle misure tecniche, né quelle dei produttori che caldeggiavano un rafforzamento della stessa. Sono rimaste lettera morta anche due istanze che chiedevano un inasprimento del controllo dell’adeguatezza delle tariffe (art. 60 LDA).
Nella sua sessione del 17 settembre 2007 il Consiglio nazionale è entrato in materia e ha così iniziato la deliberazione di dettaglio sul disegno. Fatta salva un’eccezione a favore degli organismi di diffusione, il Consiglio nazionale non si è discostato dalla linea adottata da Consiglio federale e Consiglio degli Stati.
In data 31 maggio 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha compiuto la deliberazione in dettaglio relativo alla revisione della legge sul diritto d'autore.
Il 10 maggio 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di entrare in materia sul disegno concernente la modifica della legge sul diritto d'autore (Comunicato stampa in francese e tedesco).
19.12.2006. In veste di prima camera il Consiglio degli Stati ha approvato il messaggio sulla ratifica di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla revisione parziale della legge sul diritto d’autore. Ha così seguito la maggioranza della Commissione degli affari giuridici e il Consiglio federale in tutti i punti fatta salva qualche eccezione di scarsa rilevanza. (Dibattiti; dossier in francese, pdf 51 KB e tedesco, pdf 54 KB).
Il 13 novembre 2006 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha finito l'esame articolo per articolo. Il progetto di legge sarà sottoposto al Consiglio degli Stati in vista della sessione d'inverno 2006 (Comunicato stampa in francese e tedesco).
In occasione della sua riunione del 17 ottobre 2006 la commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha intrapreso l'esame articolo per articolo (Comunicato stampa in francese e tedesco).
Il 12 settembre 2006 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha proceduto all'audizione di rappresentanti dei vari settori interessati (Comunicato stampa).
Il 23 agosto 2006 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso di entrare in materia sul disegno concernente la modifica della legge sul diritto d'autore (Comunicato stampa).
Approvazione del messaggio
In occasione della riunione del 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla ratifica di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e sulla revisione parziale della legge sul diritto d’autore. Il progetto intende garantire una protezione della creazione artistica, che sia equilibrata e nello stesso tempo adeguata alle esigenze della società dell’informazione.
Documenti scaricabili:
- Messaggio (FF 2006 3135, pdf 618 KB)
- Decreto federale concernente l'approvazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e la modifica della legge sul diritto d’autore (FF 2006 3191, pdf 479 KB)
- Modifica della legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (FF 2006 3187, pdf 462 KB)
- Trattati Internet dell’OMPI (WCT, FF 2006 3197, pdf 477 KB / WPPT, FF 2006 3207, pdf 486 KB)
Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sul diritto d'autore
In occasione della riunione del 10 giugno 2005, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare entro l’inizio del 2006 un progetto di revisione della legge sul diritto d’autore, che adegui la protezione di opere letterarie e artistiche e delle prestazioni ad esse connesse alla tecnologia digitale e consenta una ratifica da parte della Svizzera dei cosiddetti trattati Internet dell'OMPI.
Comunicato stampa (pdf 46 KB); Rapporto (pdf 498 KB) sui risultati della procedura di consultazione.
In occasione della riunione del 15 settembre 2004, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di porre in una consultazione il progetto di revisione della legge sul diritto d'autore. La consultazione comincia il primo ottobre 2004 e finisce il 31 gennaio 2005. Vedere comunicato stampa (pdf 86 KB)
Documenti scaricabili:
- avamprogetto (pdf 168 KB)
- rapporto esplicativo (pdf 444 KB)
- trattati OMPI (WCT, pdf 114 KB / WPPT, pdf 124 KB
Documenti & link
Documenti
- Il diritto d'autore nell'era digitale - autostrada o vicolo cieco?
L’opuscolo sul dibattito (pdf 1.8 MB)
Il sito web sul dibattito
Questo sito è stato messo in rete per alimentare il dibattito sulla revisione parziale della legge sul diritto d'autore entrata in vigore il 1° luglio 2008 e non sarà più aggiornato.