Portale professionisti PI
Benvenuti sul portale dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Da qui si accede direttamente ai vari strumenti d'aiuto disponibili.
Quicklink
MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
- TMview
- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Risorse genetiche, sapere tradizionale, folklore
A livello nazionale: obbligo di divulgazione della fonte nella legge sui brevetti svizzera
L'articolo 49a della legge sui brevetti (LBI) impone ai richiedenti di brevettare in Svizzera di fornire informazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale delle comunità indigene e locali.
Se la domanda di brevetto non contiene dichiarazioni sulla fonte delle risorse genetiche o del sapere tradizionale, l'IPI assegna al richiedente un termine per rimediare a tale irregolarità. In caso di scadenza inutilizzata del termine, la domanda di brevetto viene respinta. Se il richiedente fornisce intenzionalmente informazioni false sulla fonte è punito con una multa. Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 81a LBI)
Documenti & link
- Legge sui brevetti (LBI)
- Messaggio (argomentazioni sulla divulgazione della fonte, pp. 80-83; pdf)
- Direttive per l'esame dei brevetti (tedesco)
- Proposte della Svizzera sull'obbligo di dichiarare la fonte al IGC 16 2010 (inglese)
- Proposte della Svizzera sull’obbligo di dichiarare la fonte al IGC 31 2016 (inglese)
- Parere legale sulla compatibilità con il Trattato di cooperazione in materia di brevetti dell'obbligo di divulgazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto (francese)