Risorse genetiche, sapere tradizionale, folklore

A livello nazionale: obbligo di divulgazione della fonte nella legge sui brevetti svizzera

 

 

L'articolo 49a della legge sui brevetti (LBI) impone ai richiedenti di brevettare in Svizzera di fornire informazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale delle comunità indigene e locali.

 

Se la domanda di brevetto non contiene dichiarazioni sulla fonte delle risorse genetiche o del sapere tradizionale, l'IPI assegna al richiedente un termine per rimediare a tale irregolarità. In caso di scadenza inutilizzata del termine, la domanda di brevetto viene respinta. Se il richiedente fornisce intenzionalmente informazioni false sulla fonte è punito con una multa. Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 81a LBI)

 

 
 

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