Portale professionisti PI
Benvenuti sul portale dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Da qui si accede direttamente ai vari strumenti d'aiuto disponibili.
Quicklink
MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
- TMview
- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Titoli di protezione = capitale
Dopo la domanda, risp. il deposito i titoli di protezione possono essere venduti, dati in licenza («affittati») o impegnati come qualsiasi altro bene di scambio.
Con la vendita i diritti sono trasferiti a una terza persona. Avete la possibilità di vendere il titolo fin dall’inizio, ad esempio se non volete occuparvi della commercializzazione dell’invenzione. In questo modo ricevete immediatamente una somma definita, indipendentemente dal futuro valore del titolo. Tuttavia potete anche aspettare e trasferire i diritti solo quando il prodotto in questione è stato immesso sul mercato.
Nel caso in cui viene concessa una licenza, il titolare (concessore della licenza) resta proprietario del diritto di protezione. Egli stipula con il licenziatario un contratto che definisce modalità, tempi e remunerazione della licenza. Per la negoziazione e l'elaborazione di contratti di vendita e licenza consigliamo il ricorso a un rappresentante specializzato.
Essere in possesso di titoli di protezione può, all'occorrenza, facilitare la ricerca di investitori. A determinate condizioni un titolo di protezione può essere depositato anche come garanzia per investitori.
Buono a sapersi
- A chi appartengono i diritti relativi a un'invenzione o a un design scaturiti nell’ambito di un rapporto di lavoro?
In primo luogo occorre verificare se il contratto di lavoro prevede un disciplinamento esplicito della questione. Se ciò non è il caso, è applicabile l'articolo 332 CO, secondo cui le invenzioni e i design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali appartengono al datore di lavoro. Le invenzioni e i design che il lavoratore ha fatto sì nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali (nessun legame con il lavoro svolto) devono essere comunicate al datore di lavoro, il quale deve decidere se vuole acquistare l’invenzione o il design. - Il bilanciamento dei diritti di proprietà intellettuale è un tema importante ma complesso che vi consigliamo di discutere con il vostro consulente finanziario o con il vostro revisore.
Aiuto
News
04.11.2024 | IPI, Dienstleistungen - Datenbanken und Verzeichnisse
Il nuovo Swissreg è ai blocchi di partenza
...leggi
23.10.2024 | Evento, Indicazioni di provenienza, IPI, News
1° Incontro internazionale di esperti legali sulle indicazioni geografiche
...leggi