Portale professionisti PI
Benvenuti sul portale dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Da qui si accede direttamente ai vari strumenti d'aiuto disponibili.
Quicklink
MARCHI
- e-trademark
- Madrid Monitor
- TMview
- IR-online
- Direttive in materia di marchi
- Costi e tasse
- Calcolatore delle tasse dell'OMPI (in inglese)
- Assistenza alla classificazione
- Assistenza all'esame
- Procedura di cancellazione per mancato uso
- Archivio News Service
BREVETTI
- Direttive per l’esame delle domande di brevetto nazionali (tedesco, francese)
- Direttive in matiere di brevetti
- Tasse
DESIGNS
Domanda di brevetto
Per informazioni dettagliate sulla procedura da seguire per il deposito della vostra domanda di brevetto vi invitiamo a consultare il nostro sito internet.
Importante:
- Per essere brevettabile la vostra invenzione deve essere nuova. In Svizzera la novità di un’invenzione non viene esaminata al momento del deposito della domanda di brevetto. Può quindi succedere che venga rilasciato un brevetto per un'invenzione che non è nuova (ad es. un brevetto per un giradischi). Questo dà il diritto a terzi di contestarne la novità in qualsiasi momento. All’occorrenza il brevetto può anche essere dichiarato invalido (nullo).
Se intendete estendere la protezione della vostra invenzione all'estero, l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) esaminerà la novità della vostra invenzione e respingerà la domanda in caso di inosservanza del criterio.
Vi consigliamo pertanto di verificare in ogni caso la novità della vostra invenzione. Al momento del deposito della domanda di brevetto potete ad esempio incaricarci di svolgere per voi una «Ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero».
Nelle procedure europea e internazionale (PCT) la novità viene invece esaminata d’ufficio. - In genere l’esame del contenuto di una domanda di brevetto viene eseguito da 3 a 4 anni dopo il deposito. Nel frattempo, segnatamente 18 mesi dopo il deposito (o, se del caso, dopo la data di priorità), la domanda di brevetto è pubblicata elettronicamente su www.swissreg.ch. Qualora in fase d'esame siano riscontrati errori nella domanda, questi dovranno essere corretti (sarà ad es. richiesta la modifica degli atti tecnici) badando a non esulare dal contenuto degli atti depositati inizialmente. Se gli errori possono essere corretti viene rilasciato il brevetto.
- Vi consigliamo di compilare gli atti tecnici con l’aiuto di un rappresentante in brevetti. Dedicate particolare attenzione alle rivendicazioni che definiscono l’esatta estensione della protezione (cosa è protetto e cosa non lo è).
Altre informazioni
Strumenti
- Swissreg: la banca dati dei titoli di protezione fornisce informazioni su brevetti svizzeri, domande di brevetto svizzere pubblicate e brevetti europei validi in Svizzera e nel Liechtenstein. Vi permette inoltre di effettuare ricerche mirate di pubblicazioni relative, per esempio, al rilascio di brevetti o a modifiche del registro. Tramite Swissreg potete anche gestire i vostri titoli di protezione e le vostre domande.
- www.espacenet.com: servizio online dell’Organizzazione europea dei brevetti che comprende milioni di documenti brevettuali dal mondo intero.
Aiuto
Ricerche
- Ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero
- Ricerche professionali: una ricerca sullo stato della tecnica nel vostro ambito tecnologico eseguita da un esperto vi fornisce una buona base per la stesura degli atti tecnici.