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Condizioni di pagamento
L'ordinanza dell'IPI sulle tasse del 14 giugno 2016 (OTa-IPI), approvata dal Consiglio federale, disciplina le tasse che l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani.
Estratto dall’OTa-IPI:
Art. 5 Modi di pagamento
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri :
a. | mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI; |
b. | mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI. |
Art. 6 Dati inerenti al pagamento
1
| Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato. |
2
| Se i dati necessari mancano, l'IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPI, il pagamento è considerato non avvenuto. |
Art. 7 Data e validità del pagamento
1 | È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accreditato. |
2
| II termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto. |
Art. 9 Pagamento tempestivo
1
| Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice. |
2 | La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento. |
IVA
CHE-108.902.154 IVA