Carnevale senza musica? Impensabile. Che si tratti di brani come «Looking for freedom» di David Hasselhoff, «Pedro» di Raffaella Carrà o delle tradizionali marce, la musica è onnipresente nelle vie o nei tendoni dove si festeggia il carnevale. Il più delle volte si tratta di musica protetta da diritto d’autore e in questo articolo spieghiamo gli aspetti da considerare.
Non c’è carnevale senza musica. Ma che ne è dei diritti d’autore?
La protezione conferita dal diritto d’autore
È protetta dal diritto d’autore qualsiasi creazione dell’ingegno letteraria o artistica che presenti un carattere originale, tra cui anche le opere musicali. La protezione non ha durata illimitata: 70 anni dopo la morte dell’autore, le opere diventano di pubblico dominio e possono essere utilizzate senza restrizioni. Trascorso questo periodo, quindi, chiunque può utilizzare, copiare, diffondere o modificare un brano musicale. Attenzione però: questo vale solo per l’opera originale. Gli arrangiamenti (adattamenti) possono essere protetti a titolo di «opere di seconda mano» se presentano modifiche consistenti rispetto all’opera originale. Per determinare se un’opera è di pubblico dominio occorre tener conto anche della data di morte dell’arrangiatore.
Eccezione: gestione semplificata tramite associazioni o contratti collettivi
Non bisogna pagare un compenso per ogni utilizzo, ma ci sono delle eccezioni. In generale, chi utilizza un’opera a scopo privato (p. es. per una festa di matrimonio) non deve alcun compenso all’autore e non ha bisogno di una licenza. Nel caso di feste o eventi pubblici, invece, il compenso è dovuto. Vi sono però eccezioni specifiche o agevolazioni che risultano da accordi contrattuali conclusi tra alcune associazioni e la SUISA, come l’accordo collettivo stipulato tra la SUISA e la Federazione carnevalesca svizzera HEFARI per i suoi membri. In virtù dell’accordo i cortei di carnevale, le manifestazioni per bambini e le esibizioni musicali in strada in piccoli gruppi senza né preavviso né programma non sono soggette a tassa. Sono inoltre previste alcune facilitazioni amministrative: gli organizzatori sono tenuti a trasmettere una dichiarazione alla HEFARI e non più alla SUISA. La dichiarazione è valida per diversi anni sempre che le condizioni restino identiche. Oltre all’HEFARI, anche l’Associazione bandistica svizzera e l’Unione svizzera dei cori hanno stipulato accordi collettivi con la SUISA.
Orientarsi tra requisiti legali e clausole contrattuali non è sempre facile. Come piccolo aiuto, vi forniamo tre indicazioni sul diritto d’autore per non rischiare di violare i diritti di compositori, musicisti ed editori musicali per la musica utilizzata o suonata nelle feste o nelle manifestazioni pubbliche, che sia a carnevale o per un’altra ricorrenza.
Proteggere. Dichiarare. Informarsi.
Proteggere: le opere, come i brani musicali, sono protette dal diritto d’autore e non possono essere utilizzate senza autorizzazione legale o senza licenza, che in linea di principio, è concessa dall’autore. Se la gestione individuale dei diritti d’autore non è possibile o non è auspicabile, la legge prevede la gestione collettiva. In questo caso, le società di gestione collettiva si occupano dei diritti e anche di rilasciare le licenze. L’opera può essere utilizzata anche se vi è una restrizione del diritto d’autore (eccezione), per esempio per uso privato, nelle scuole o per l’informazione su eventi di attualità.
Dichiarare: affinché le società di gestione collettiva possano svolgere i loro compiti, l’utilizzo delle opere deve essere dichiarato. In Svizzera due società gestiscono i diritti d’autore e i diritti di protezione affini nel settore musicale: la SUISA (diritti degli autori e dei compositori) e la SWISSPERFORM (diritti degli interpreti). La SUISA è l’agenzia di riscossione comune e funge da primo punto di contatto. Parallelamente, vi sono tre organizzazioni di gestione collettiva per altre categorie di opere: ProLitteris (gestione dei diritti delle opere letterarie, fotografiche e figurative), SSA – Société Suisse des Auteurs (diritti su opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, audiovisive e multimediali) e Suissimage (diritti su opere audiovisive).
Informarsi: in caso di dubbio sull’obbligo di compenso è bene rivolgersi agli organismi competenti, per esempio alle società di gestione collettiva e alle associazioni di categoria che hanno stipulato contratti collettivi con le società di gestione.
Un’opera, per esempio un brano musicale, è automaticamente protetta dal momento della sua creazione. Per l’utilizzo di brani musicali durante il carnevale gli organizzatori devono chiedere una licenza alla società di gestione collettiva SUISA.