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A carnevale...ogni protezione vale!

Carnevale senza musica? Impensabile. Che si tratti di brani come «Looking for freedom» di David Hasselhoff, «Pedro» di Raffaella Carrà o delle tradizionali marce, la musica è onnipresente nelle vie o nei tendoni dove si festeggia il carnevale. Il più delle volte si tratta di musica protetta da diritto d’autore e in questo articolo spieghiamo gli aspetti da considerare.

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Non c’è carnevale senza musica. Ma che ne è dei diritti d’autore?
 

La protezione conferita dal diritto d’autore

È protetta dal diritto d’autore qualsiasi creazione dell’ingegno letteraria o artistica che presenti un carattere originale, tra cui anche le opere musicali. La protezione non ha durata illimitata: 70 anni dopo la morte dell’autore, le opere diventano di pubblico dominio e possono essere utilizzate senza restrizioni. Trascorso questo periodo, quindi, chiunque può utilizzare, copiare, diffondere o modificare un brano musicale. Attenzione però: questo vale solo per l’opera originale. Gli arrangiamenti (adattamenti) possono essere protetti a titolo di «opere di seconda mano» se presentano modifiche consistenti rispetto all’opera originale. Per determinare se un’opera è di pubblico dominio occorre tener conto anche della data di morte dell’arrangiatore.

 

Regola di base: chiedere una licenza alla SUISA

Un’opera, per esempio un brano musicale, è automaticamente protetta dal momento della sua creazione. Per beneficiare della protezione, le composizioni o i testi delle canzoni non devono essere iscritti in un registro. Non è nemmeno necessario che rechino il simbolo del copyright (©). Se per esempio in una serata di carnevale un DJ utilizza brani di successo, l’organizzatore della serata deve richiedere una licenza per l’utilizzo dei brani. In Svizzera, la gestione dei diritti d’autore per i compositori, i parolieri e gli editori musicali compete alla SUISA, che rilascia le licenze necessarie per le esecuzioni musicali, riscuote i diritti d’autore e li riversa agli aventi diritto.

 

Eccezione: gestione semplificata tramite associazioni o contratti collettivi

Non bisogna pagare un compenso per ogni utilizzo, ma ci sono delle eccezioni. In generale, chi utilizza un’opera a scopo privato (p. es. per una festa di matrimonio) non deve alcun compenso all’autore e non ha bisogno di una licenza. Nel caso di feste o eventi pubblici, invece, il compenso è dovuto. Vi sono però eccezioni specifiche o agevolazioni che risultano da accordi contrattuali conclusi tra alcune associazioni e la SUISA, come l’accordo collettivo stipulato tra la SUISA e la Federazione carnevalesca svizzera HEFARI per i suoi membri. In virtù dell’accordo i cortei di carnevale, le manifestazioni per bambini e le esibizioni musicali in strada in piccoli gruppi senza né preavviso né programma non sono soggette a tassa. Sono inoltre previste alcune facilitazioni amministrative: gli organizzatori sono tenuti a trasmettere una dichiarazione alla HEFARI e non più alla SUISA. La dichiarazione è valida per diversi anni sempre che le condizioni restino identiche. Oltre all’HEFARI, anche l’Associazione bandistica svizzera e l’Unione svizzera dei cori hanno stipulato accordi collettivi con la SUISA.

 

Orientarsi tra requisiti legali e clausole contrattuali non è sempre facile. Come piccolo aiuto, vi forniamo tre indicazioni sul diritto d’autore per non rischiare di violare i diritti di compositori, musicisti ed editori musicali per la musica utilizzata o suonata nelle feste o nelle manifestazioni pubbliche, che sia a carnevale o per un’altra ricorrenza.

 

Proteggere. Dichiarare. Informarsi.

  • Proteggere: le opere, come i brani musicali, sono protette dal diritto d’autore e non possono essere utilizzate senza autorizzazione legale o senza licenza, che in linea di principio, è concessa dall’autore. Se la gestione individuale dei diritti d’autore non è possibile o non è auspicabile, la legge prevede la gestione collettiva. In questo caso, le società di gestione collettiva si occupano dei diritti e anche di rilasciare le licenze. L’opera può essere utilizzata anche se vi è una restrizione del diritto d’autore (eccezione), per esempio per uso privato, nelle scuole o per l’informazione su eventi di attualità.
     
  • Dichiarare: affinché le società di gestione collettiva possano svolgere i loro compiti, l’utilizzo delle opere deve essere dichiarato. In Svizzera due società gestiscono i diritti d’autore e i diritti di protezione affini nel settore musicale: la SUISA (diritti degli autori e dei compositori) e la SWISSPERFORM (diritti degli interpreti). La SUISA è l’agenzia di riscossione comune e funge da primo punto di contatto. Parallelamente, vi sono tre organizzazioni di gestione collettiva per altre categorie di opere: ProLitteris (gestione dei diritti delle opere letterarie, fotografiche e figurative), SSA – Société Suisse des Auteurs (diritti su opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, audiovisive e multimediali) e Suissimage (diritti su opere audiovisive).
     
  • Informarsi: in caso di dubbio sull’obbligo di compenso è bene rivolgersi agli organismi competenti,  per esempio alle società di gestione collettiva e alle associazioni di categoria che hanno stipulato contratti collettivi con le società di gestione.
 
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