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Newsletter IGE | IPI

12 giugno 2024

 
 

«Informazioni giuridiche», no. 2/2024

 

Care lettrici, Cari lettori,


siamo lieti di inviarvi la Newsletter «Informazioni giuridiche» n. 2/2024 e vi auguriamo buona lettura.

 

 

Nuovo trattato OMPI sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato

 

Dopo circa 20 anni di negoziati, nella notte di venerdì 24 maggio 2024 a Ginevra la comunità internazionale degli Stati ha adottato un nuovo trattato internazionale sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato, che disciplina la divulgazione della fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali ad esse associate nelle domande di brevetto. 


La Svizzera prevede già un obbligo di fornire indicazioni sulla fonte nella legge sui brevetti (art. 49a LBI) e ha quindi partecipato in modo determinante ai lavori dell’OMPI nel corso dell’ultimo ventennio.


La conclusione dei negoziati è stata celebrata come un grande successo soprattutto dalle popolazioni indigene presenti e dai Paesi del Sud del mondo ricchi di biodiversità. Per la prima volta i diritti concernenti le risorse genetiche delle popolazioni indigene e degli Stati sono riconosciuti in un accordo sulla proprietà intellettuale. 


Anche dal punto di vista della Svizzera, la stipula del trattato può essere considerata un successo. Da un lato, l’approccio che prevede un obbligo di divulgazione nel nuovo trattato dell’OMPI coincide in larga misura con l’analogo obbligo nazionale per le risorse genetiche e il sapere tradizionale ad esse associato previsto nella LBI. Dall’altro, il nuovo trattato contiene disposizioni che non solo sostengono le innovazioni relative alle risorse genetiche e al sapere tradizionale ad esse associato, ma che contribuiranno anche a una migliore protezione di tali risorse e conoscenze in futuro.


L’obbligo di divulgazione è stato formulato come una cosiddetta misura di trasparenza, che può essere attuata dai depositanti di brevetto in modo semplice e senza oneri aggiuntivi. Inoltre è stato chiarito che le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di divulgazione non portano all’invalidazione dei diritti conferiti dal brevetto, fatta eccezione per il caso in cui vengono fornite indicazioni false con intento fraudolento. 


L’IPI analizzerà ora in dettaglio il nuovo trattato. La Svizzera ha un anno di tempo per firmarlo e poi eventualmente ratificarlo. 

 
 

Cordiali saluti


Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Felix Addor, sostituto direttore

 

 
 
 
 

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